Art. 48.
Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 1.
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