75/452/CECA: Decisione della Commissione, del 7 aprile 1975, che autorizza la costituzione di una società holding nel settore dei veicoli industriali, degli autobus e dei trattori stradali (I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1975 pag. 0041 - 0042
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1975
che autorizza la costituzione di una società holding nel settore dei veicoli industriali , degli autobus e dei trattori stradali
( I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facenti fede )
( 75/452/CECA )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 66 ,
vista la decisione n . 24-54 dell ' Alta Autorità , del 6 maggio 1954 , portante regolamento d ' applicazione dell ' articolo 66 , paragrafo 1 , del trattato , relativo agli elementi che costituiscono controllo d ' impresa ( 1 ) ,
vista la domanda presentata dalla FIAT il 12 settembre 1974 ,
sentite le osservazioni dei governi italiano e tedesco ,
1 . considerando che la FIAT SpA di Torino è un ' impresa produttrice di acciaio ai sensi dell ' articolo 80 del trattato e che il suo capitale sociale ammonta a 150 miliardi di lire ;
2 . considerando che la Kloeckner-Humboldt-Deutz ( KHD ) di Colonia è un ' impresa metalmeccanica che produce fra l ' altro veicoli industriali et autobus , con un capitale sociale di 182 milioni di DM , di cui il 25 % è detenuto dalla società commerciale Kloeckner & Co . di Duisburg che è , tra l ' altro , uno dei più importanti commercianti d ' acciaio della Comunità ;
3 . considerando che mediante l ' accordo concluso il 10 luglio 1974 , la cui entrata in vigore , prevista per il 1° gennaio 1975 , subordinatamente al realizzarsi della condizione sospensiva rappresentata dall ' autorizzazione della Commissione , la FIAT e la KHD
si propongono di conferire ad una società holding di diritto olandese , denominata Industrial Vehicle Corporation ( IVECO ) , una parte determinata delle loro attività nel settore dei veicoli industriali per il trasporto terrestre di persone e di merci su strada e fuori strada ;
4 . considerando che il capitale sociale iniziale della IVECO sarà sottoscritto in ragione dell ' 80 % dalla FIAT e del 20 % dalla KHD ; che ogni aumento del capitale sociale della IVECO sarà sottoscritto dalla FIAT e dalla KHD rispettando la proporzione iniziale di quattro parti per la FIAT ed una per la KHD ; che le due società saranno rappresentate nel consiglio d ' amministrazione della IVECO proporzionalmente allo loro partecipazione finanziaria ;
5 . considerando che , in ragione della sua partecipazione dell ' 80 % nel capitale sociale della IVECO e della sua presenza maggioritaria nel consiglio d ' amministrazione di tale società , la FIAT potrà determinare da sola l ' azione della IVECO ; che si può pertanto ritenere che la FIAT avrà la possibilità di controllare la IVECO ai sensi della decisione n . 24-54 ; che l ' operazione darà dunque luogo ad una concentrazione ai sensi dell ' articolo 66 , paragrafo 1 , tra la FIAT e le imprese apportate dalla KHD nel gruppo IVECO ;
6 . considerando che la FIAT ha prodotto nel 1973 1 550 000 tonnellate di prodotti laminati finiti ; che la FIAT ha utilizzato per la fabbricazione degli autoveicoli che sono oggetto dell ' operazione circa 180 000 tonnellate di acciaio , cioè l ' 11,6 % circa della sua produzione totale ; che nello stesso anno la FIAT ha utilizzato circa il 90 % della sua produzione di acciaio laminato nei propri stabilimenti di trasformazione ;
7 . considerando che nello stesso periodo la KHD ha utilizzato per la fabbricazione degli autoveicoli in questione 11 600 tonnellate d ' acciaio , che corrispondono allo 0,7 % circa della produzione di prodotti laminati finiti della FIAT ;
considerando che in seguito all ' operazione in oggetto la FIAT potrà provvedere all ' approvvigionamento dei quantitativi di prodotti laminati finiti che la KHD acquistava anteriormente da altri produttori ; che l ' ampliamento degli sbocchi interni , che potrebbe derivarne per la FIAT , può essere tuttavia considerato trascurabile e non tale da modificare sensibilmente la posizione della FIAT sul mercato dei prodotti laminati finiti ;
9 . considerando che , in tali condizioni , l ' operazione prevista non darà alla FIAT il potere di determinare i prezzi , controllare o limitare la produzione o la distribuzione , o di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato dei prodotti laminati finiti , o di sottrarsi , alle norme di concorrenza risultanti dall ' applicazione del trattato , specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell ' accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi ;
10 . considerando che pertanto l ' operazione soddisfa alle condizioni di autorizzazione previste dall ' articolo 66 , paragrafo 2 , del trattato e può di conseguenza essere autorizzata ;
11 . considerando che gli effetti dell ' operazione in oggetto sui mercati dei veicoli industriali , degli autobus e dei trattori stradali sono stati esaminati alla luce delle regole di concorrenza del trattato CEE ;
12 . considerando che gli accordi o le pratiche concertate tra le parti che esulino dal quadro dell ' operazione esaminata dovranno essere notificati alla Commissione per essere valutati a norma dell ' articolo 65 del trattato CECA o dell ' articolo 85 del trattato CEE ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La costituzione della società holding IVECO è autorizzata .
Articolo 2
La FIAT SpA , di Torino , e la Società Kloeckner-Humboldt-Deutz AG , di Colonia , sono destinatarie della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 7 aprile 1975 .
Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI
( 1 ) GU della CECA n . 9 dell ' 11 . 5 . 1954 , pag . 345 . 31975D0452
75/452/CECA: Decisione della Commissione, del 7 aprile 1975, che autorizza la costituzione di una società holding nel settore dei veicoli industriali, degli autobus e dei trattori stradali (I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1975 pag. 0041 - 0042
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1975
che autorizza la costituzione di una società holding nel settore dei veicoli industriali , degli autobus e dei trattori stradali
( I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facenti fede )
( 75/452/CECA )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 66 ,
vista la decisione n . 24-54 dell ' Alta Autorità , del 6 maggio 1954 , portante regolamento d ' applicazione dell ' articolo 66 , paragrafo 1 , del trattato , relativo agli elementi che costituiscono controllo d ' impresa ( 1 ) ,
vista la domanda presentata dalla FIAT il 12 settembre 1974 ,
sentite le osservazioni dei governi italiano e tedesco ,
1 . considerando che la FIAT SpA di Torino è un ' impresa produttrice di acciaio ai sensi dell ' articolo 80 del trattato e che il suo capitale sociale ammonta a 150 miliardi di lire ;
2 . considerando che la Kloeckner-Humboldt-Deutz ( KHD ) di Colonia è un ' impresa metalmeccanica che produce fra l ' altro veicoli industriali et autobus , con un capitale sociale di 182 milioni di DM , di cui il 25 % è detenuto dalla società commerciale Kloeckner & Co . di Duisburg che è , tra l ' altro , uno dei più importanti commercianti d ' acciaio della Comunità ;
3 . considerando che mediante l ' accordo concluso il 10 luglio 1974 , la cui entrata in vigore , prevista per il 1° gennaio 1975 , subordinatamente al realizzarsi della condizione sospensiva rappresentata dall ' autorizzazione della Commissione , la FIAT e la KHD si propongono di conferire ad una società holding di diritto olandese , denominata Industrial Vehicle Corporation ( IVECO ) , una parte determinata delle loro attività nel settore dei veicoli industriali per il trasporto terrestre di persone e di merci su strada e fuori strada ;
4 . considerando che il capitale sociale iniziale della IVECO sarà sottoscritto in ragione dell ' 80 % dalla FIAT e del 20 % dalla KHD ; che ogni aumento del capitale sociale della IVECO sarà sottoscritto dalla FIAT e dalla KHD rispettando la proporzione iniziale di quattro parti per la FIAT ed una per la KHD ; che le due società saranno rappresentate nel consiglio d ' amministrazione della IVECO proporzionalmente allo loro partecipazione finanziaria ;
5 . considerando che , in ragione della sua partecipazione dell ' 80 % nel capitale sociale della IVECO e della sua presenza maggioritaria nel consiglio d ' amministrazione di tale società , la FIAT potrà determinare da sola l ' azione della IVECO ; che si può pertanto ritenere che la FIAT avrà la possibilità di controllare la IVECO ai sensi della decisione n . 24-54 ; che l ' operazione darà dunque luogo ad una concentrazione ai sensi dell ' articolo 66 , paragrafo 1 , tra la FIAT e le imprese apportate dalla KHD nel gruppo IVECO ;
6 . considerando che la FIAT ha prodotto nel 1973 1 550 000 tonnellate di prodotti laminati finiti ; che la FIAT ha utilizzato per la fabbricazione degli autoveicoli che sono oggetto dell ' operazione circa 180 000 tonnellate di acciaio , cioè l ' 11,6 % circa della sua produzione totale ; che nello stesso anno la FIAT ha utilizzato circa il 90 % della sua produzione di acciaio laminato nei propri stabilimenti di trasformazione ;
7 . considerando che nello stesso periodo la KHD ha utilizzato per la fabbricazione degli autoveicoli in questione 11 600 tonnellate d ' acciaio , che corrispondono allo 0,7 % circa della produzione di prodotti laminati finiti della FIAT ;
considerando che in seguito all ' operazione in oggetto la FIAT potrà provvedere all ' approvvigionamento dei quantitativi di prodotti laminati finiti che la KHD acquistava anteriormente da altri produttori ; che l ' ampliamento degli sbocchi interni , che potrebbe derivarne per la FIAT , può essere tuttavia considerato trascurabile e non tale da modificare sensibilmente la posizione della FIAT sul mercato dei prodotti laminati finiti ;
9 . considerando che , in tali condizioni , l ' operazione prevista non darà alla FIAT il potere di determinare i prezzi , controllare o limitare la produzione o la distribuzione , o di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato dei prodotti laminati finiti , o di sottrarsi , alle norme di concorrenza risultanti dall ' applicazione del trattato , specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell ' accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi ;
10 . considerando che pertanto l ' operazione soddisfa alle condizioni di autorizzazione previste dall ' articolo 66 , paragrafo 2 , del trattato e può di conseguenza essere autorizzata ;
11 . considerando che gli effetti dell ' operazione in oggetto sui mercati dei veicoli industriali , degli autobus e dei trattori stradali sono stati esaminati alla luce delle regole di concorrenza del trattato CEE ;
12 . considerando che gli accordi o le pratiche concertate tra le parti che esulino dal quadro dell ' operazione esaminata dovranno essere notificati alla Commissione per essere valutati a norma dell ' articolo 65 del trattato CECA o dell ' articolo 85 del trattato CEE ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La costituzione della società holding IVECO è autorizzata .
Articolo 2
La FIAT SpA , di Torino , e la Società Kloeckner-Humboldt-Deutz AG , di Colonia , sono destinatarie della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 7 aprile 1975 .
Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI
( 1 ) GU della CECA n . 9 dell ' 11 . 5 . 1954 , pag . 345 .
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