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Vabbè, tu ne hai una scuderia :D:D:D grazie cmq per il link, mo' me lo leggo...

In ogni caso mi sovviene una cosa, la mia ne ha 37, e ho sempre solo inviato l'attestato e basta. Quindi i casi sono 3:

1) anche l'agenzia è 'gnurant in materia

2) fanno i furbi per mettertela dove non batte il sole nell'evenienza

3) va bene così

Il caso 1 mi sembra possibile, il 2 probabile (visto che sono ladri legalizzati) come però anche il 3.

A me fa paura il 2....perchè quando i soldi devono prenderli ti fanno ponti d'oro.

Quando devono darli, ti contano la media della lunghezza dei peli del culo....e se è fuori, 'zzi tuoi!

Tant'è che stamattina ho avviato le pratiche per associarmi al club di cui ti dicevo. Sono 95€ che mi bruciano (ce ne era uno che costava meno ma voleva le foto, la visita inspettiva....si ok che è indice di serietà, ma chi l'ha vista la mia può certificare che non faccio il furbo che assicuro uno scascione....e oltretutto sono disponibili solo una sera a settimana....:|) ma almeno così sono a posto per tutte le clausole.:)

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Some critics have complained that the 4C lacks luxury. To me, complaining about lack of luxury in a sports car is akin to complaining that a supermodel lacks a mustache.

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A titolo informativo, riporto il punto 3.1 del contratto Sara Assicurazioni:

OPERATIVITA' DELL' ASSICURAZIONE - VEICOLI ASSICURATI

Per tutte le garanzie previste sulla polizza, Sara assicura in quanto:

-gli autoveicoli ed i motocicli di interesse storico e collezionistico, in possesso dei basilari requisiti di autenticità riferiti al telaio, alla carrozzeria ed alle parti meccaniche più importanti, siano iscritti nei registri indicati nella vigente tariffa;

-il Contraente esibisca l'attestazione di iscrizione ovvero altro certificato in corso di validità che attesti l'iscrizione del veicolo nei registri indicati.

Qui il soggetto, riguardo a associazione a club di auto-moto storiche, è sempre il veicolo, non parla di necessaria adesione al club del contraente... ho interpretato bene:?:

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Posso dire che in Umbria le autocertificazioni sono state inviate agli uffici della regione, ma per il momento non hanno alcun effetto ai fini dei benefici fiscali e assicurativi....occorre sempre iscrizione del veicolo all' A.S.I.

Un'auto d'epoca non si compra .... si adotta....

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Vabbè, tu ne hai una scuderia :D:D:D grazie cmq per il link, mo' me lo leggo...

In ogni caso mi sovviene una cosa, la mia ne ha 37, e ho sempre solo inviato l'attestato e basta. Quindi i casi sono 3:

1) anche l'agenzia è 'gnurant in materia

2) fanno i furbi per mettertela dove non batte il sole nell'evenienza

3) va bene così

Il caso 1 mi sembra possibile, il 2 probabile (visto che sono ladri legalizzati) come però anche il 3.

EDIT: allora al solito non è che siano "precisissimi":

Al punto 1)

che significa "iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C"?? questa cosa mi è nuova. E' automatico dopo una certa età o devo iscriverlo io??

Al punto 2)

a) è ok

B) cosa significa "rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri"??

Inscritto è iscritto, in quanto certificato... ma non si parla esplicitamente di nessuna "iscrizione periodica ed annuale" in maniera diretta.

Stasera ne parlo con mio fratello avvocato (conosce bene la materia di strozzinaggi assicurativi) e con un amico che è figlio dell'ex AD di AXA.

Cmq poi ritelefono all'agente...

1) questo è certo, gli agenti guadagnano pochi spicci sulle polizze storiche (2-5 eurini) chi lo fa fare di studiarsela??

2) E' chiaro, se tamponi e rompi il fanalino della Gpunto che ti precede pagano e stop.

Se tiri sotto Lapo strafatto...............hanno buoni motivi per rivalersi su du te.

3) chi può dirlo?? :D

Tra l’altro Essendo Veicoli Atipici (per quelle polizze che richiedono iscrizione per altre no) non dovrebbero rientrare nella normativa del Indennizzo Diretto……….ma qualcuno vi ha avvertiti??

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254

Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

(G.U. n. 199 del 28-8-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Al fini del presente regolamento si intende per:

a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

B) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

c) «Impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;

d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all’articolo 139 del codice.

2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 del codice.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice.

Art. 4

Veicoli immatricolati all’estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

a) veicoli immatricolati in Italia;

B) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art. 5

Modalità della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.

3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.

Art. 6

Contenuto della richiesta

1. Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

a) i nomi degli assicurati;

B) le targhe dei due veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive imprese;

d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

e) le generalità di eventuali testimoni;

f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.

2. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;

B) l’entità delle lesioni subite;

c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 7

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Art. 8

Determinazioni dell’impresa

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa indica, alternativamente:

a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;

B) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:

a) novanta giorni, nel caso di lesioni;

B) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;

c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 9

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a).

2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.

Art. 10

Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l’impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall’articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell’altro veicolo.

Art. 11

Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione previsto dall’articolo 2, l’impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del responsabile qualora quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.

3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12

Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti

1. L’impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all’Allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.

2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dei risarcimento diretto.

2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

3. L’attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.

4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;

B) rappresentante dell’ISVAP;

c) un rappresentante dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;

d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;

e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

L’esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.

5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.

6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.

8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui ai comma 1.

9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di risarcimento diretto.

10. Le informazioni, acquisite nell’ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.

Art. 14

Benefici derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato.

2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica al sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 luglio 2006.

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006.

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 62.

Se non è scritto da qualche altra parte, io qui non ho trovato nulla specificatamente al riguardo dei veicoli atipici...

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Tanto per parlarne, oggi sono andato dall'assicurazione (SARA) per mostrare loro l'originale del certificato di possesso del GTV6 (arrivato ancora ai primi di novembre, sono un 24enne con la memoria da 80enne, che ci vuoi fare...) ed ho chiesto loro se anche io, persona fisica, devo essere iscritto ad un club perchè la polizza sia valida. La risposta è stata NO, a loro interessa che sia iscritta l'auto, e che l'iscrizione non sia scaduta. :pz:pz:pz

Alla mia faccia stranita la tipa ha risposto dicendo che l'iscrizione è da rinnovare ogni 5 anni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di idoneità (per il mio caso rilasciato il 03/03/04 che quindi scadrebbe a marzo di quest'anno).

Io di questa cosa non ne sapevo proprio niente, mai sentito dire e mai letto da nessuna parte... domani chiamo l'A.S.I. e mi informo...

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Tanto per parlarne, oggi sono andato dall'assicurazione (SARA) per mostrare loro l'originale del certificato di possesso del GTV6 (arrivato ancora ai primi di novembre, sono un 24enne con la memoria da 80enne, che ci vuoi fare...) ed ho chiesto loro se anche io, persona fisica, devo essere iscritto ad un club perchè la polizza sia valida. La risposta è stata NO, a loro interessa che sia iscritta l'auto, e che l'iscrizione non sia scaduta. :pz:pz:pz

Alla mia faccia stranita la tipa ha risposto dicendo che l'iscrizione è da rinnovare ogni 5 anni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di idoneità (per il mio caso rilasciato il 03/03/04 che quindi scadrebbe a marzo di quest'anno).

Io di questa cosa non ne sapevo proprio niente, mai sentito dire e mai letto da nessuna parte... domani chiamo l'A.S.I. e mi informo...

La x1/9 (iscritta al RFI) di mia moglie è stata assicurata con Sara per tre anni.

Ogno anno chiedevano espressamente il rinnovo della quota societaria al Registro Fiat.

Davvero non so che dire, informati bene.

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Maronna santa...una telenovela quste assicurazioni....al confronto i personaggi pirandelliani erano decisionisti alla Napoleone :(

Cmq almeno con Toro sto a posto....chiede che sia iscrivibile, non iscritta.

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