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TRE D Dukic - La verità sui FAP e DPF? O trovata commerciale / promozionale?


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La redazione di report cerca, per quanto possibile, di documentarsi e di fornire fonti su quello che riporta. Che è un po' diverso da siportare solo fatti certificati e verificabili.

Fanno giornalismo d'inchiesta, non certo sperimentazione con metodo scientifico.

Come è giusto che sia, peraltro. Basta dare il corretto peso e il corretto nome alle cose.

Che la redazione di report non faccia ricerca dovrebbe essere noto, non so' come lavorano di solito ma nel notro caso hanno voluto vedere delle fonti certe e inattaccabili (fatti certificati e verificabili) dal punto di vista burocratico e legale in riferimento a quello che hanno affermato nel servizio in merito al nostro dispositivo, e le prove della veridicita' di quello che che noi affermiamo si basano su un verbale di conformita' redatto dai funzionari del ministero dei trasporti dopo aver assistito alle prove di campionatura di emissioni effettuate in un centro che usa una metodologia riconosciuta valida a livello europeo per l'omologazione delle emissioni di nuovi motori,se il metodo e' valido per attestare la loro funzionalita',e' valido anche per attestare la funzionalita' del nostro dispositivo.

Chiedo scusa per l'inesattezza del mio precedente messaggio.

Cordiali saluti.

Dukic Day Deam

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Guest EC2277

se il metodo e' valido per attestare la loro funzionalita',e' valido anche per attestare la funzionalita' del nostro dispositivo.

Ma in passato non era stato affermato che le metodologie valide per attestare la funzionalità dei filtri, non sono idonee per il dispositivo della Dukic?

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Che la redazione di report non faccia ricerca dovrebbe essere noto, non so' come lavorano di solito ma nel notro caso hanno voluto vedere delle fonti certe e inattaccabili (fatti certificati e verificabili) dal punto di vista burocratico e legale in riferimento a quello che hanno affermato nel servizio in merito al nostro dispositivo, e le prove della veridicita' di quello che che noi affermiamo si basano su un verbale di conformita' redatto dai funzionari del ministero dei trasporti dopo aver assistito alle prove di campionatura di emissioni effettuate in un centro che usa una metodologia riconosciuta valida a livello europeo per l'omologazione delle emissioni di nuovi motori,se il metodo e' valido per attestare la loro funzionalita',e' valido anche per attestare la funzionalita' del nostro dispositivo.

Chiedo scusa per l'inesattezza del mio precedente messaggio.

Cordiali saluti.

Dukic Day Deam

Il problema credo che sia sempre lo stesso, ovvero che qui saremmo anche disposti a credere che il dispositivo funziona come e meglio di quanto affermato, ma permane il dubbio sul come. Io la mail l'ho mandata, ma ancora non ho ricevuto risposta. Non ho capito bene in che rapporto sei con l'azienda, ma magari hai maggiori possibilità d'informarti sul meccanismo di base e quindi spiegarlo qui.

Sotto i 6000rpm è un mezzo agricolo.

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Ma in passato non era stato affermato che le metodologie valide per attestare la funzionalità dei filtri, non sono idonee per il dispositivo della Dukic?

Ho fatto una rapida ricerca e credo di aver capito qual'è il punto (e la chiave di tutto): la procedura di omologazione prevede una prova di durabilità, effettuata in modo da consentire l'accumulo di particolato nel tempo.

Questa prova prevede di percorrere almeno 50.000 km con la vettura che monta il dispositivo o almeno 1.000 ore di banco per il motore con relativo dispositivo.

Il dispositivo deve soddisfare i requisiti del decreto sia prima che dopo questo periodo di "invecchiamento" e comunque non deve mostrare un peggioramento di emissioni maggiore del 20% rispetto alle prove iniziali.

L'omologazione non è stata concessa perchè l'azienda non ha effettuato questa prova. La motivazione, a quanto dichiara l'utente DCA, sarebbe che il "dispositivo non fa' nessun accumulo di particolato".

Ma è una scusa che non ha alcun senso. Così come lo è dire che quella prova non ha senso sul dispositivo Dukic in quanto non è un filtro.

La prova richiesta non si chiama "verifica dell'accumulo di particolato". Si chiama "verifica di durabilita' del sistema". E se non la si effettua, non si dimostra che il sistema funziona. Quindi niente omologazione come sistema di riduzione del particolato. Punto.

Modificato da Regazzoni
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La prova richiesta non si chiama "verifica dell'accumulo di particolato". Si chiama "verifica di durabilita' del sistema". E se non la si effettua, non si dimostra che il sistema funziona. Quindi niente omologazione come sistema di riduzione del particolato. Punto.

quindi l'omologa non ve l'hanno data perchè siete brutti e cattivi oppure perchè c'è la Pirelli che vi teme come la peste... quello che vi ha chiesto il capo di Gabinetto del Governo quando ha ricevuto la vostra padrona non erano altro che questi tipi di test... Tutte le ditte che mettono nel mercato qualche prodotto per il settore AUTOMOTIVE si devono rimboccare le maniche ad effettuare test secondo le normative vigenti... nel caso particolare REGAZZONI vi ha appena suggerito la prova giusta per il VS dispositivo.

Visto comunque che chi ha utilizzato il VS dispositivo sembra essere molto contento non vi resta che fare il passo finale, quello dell'omologazione di "verifica di durabilita' del sistema" .

Modificato da Prismone

Scopo di un forum...

-se io do una cosa a te e tu dai una cosa a me alla fine avremo una cosa per uno...

-se invece io dò un'informazione utile a te e tu ne dai una utile a me alla fine tutti e due avremo due informazioni....

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Ho fatto una rapida ricerca e credo di aver capito qual'è il punto (e la chiave di tutto): la procedura di omologazione prevede una prova di durabilità, effettuata in modo da consentire l'accumulo di particolato nel tempo.

Questa prova prevede di percorrere almeno 50.000 km con la vettura che monta il dispositivo o almeno 1.000 ore di banco per il motore con relativo dispositivo.

Il dispositivo deve soddisfare i requisiti del decreto sia prima che dopo questo periodo di "invecchiamento" e comunque non deve mostrare un peggioramento di emissioni maggiore del 20% rispetto alle prove iniziali.

L'omologazione non è stata concessa perchè l'azienda non ha effettuato questa prova. La motivazione, a quanto dichiara l'utente DCA, sarebbe che il "dispositivo non fa' nessun accumulo di particolato".

Ma è una scusa che non ha alcun senso. Così come lo è dire che quella prova non ha senso sul dispositivo Dukic in quanto non è un filtro.

La prova richiesta non si chiama "verifica dell'accumulo di particolato". Si chiama "verifica di durabilita' del sistema". E se non la si effettua, non si dimostra che il sistema funziona. Quindi niente omologazione come sistema di riduzione del particolato. Punto.

Noto che in merito c'è stata anche un interrogazione parlamentare, nella cui risposta sostanzialmente spiega il problema a cui accenni ;)
Allegato B

Seduta n. 437 del 22/2/2011

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ARACRI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti' date=' al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.[/i'] - Per sapere - premesso che:

gli scarichi dei motori a scoppio sono tra i maggiori produttori di polveri sottili (PM10), insieme con gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche, nonché i processi di combustione degli impianti di riscaldamento, di molte attività industriali, degli inceneritori e delle centrali termoelettriche recando, pertanto, una situazione emergenziale soprattutto a livello urbano e urbanistico;

la nocività delle polveri sottili dipende dalle loro dimensioni e dalla loro capacità di raggiungere le diverse parti dell'apparato respiratorio e, dunque, si dovranno evitare tutti quei dispositivi che agiscono riducendo la grandezza del particolato-polveri;

solo a Roma ci sono 2.000 morti l'anno per cause determinate dalle polveri sottili;

in data 25 gennaio 2008 (decreto ministeriale 39) e 1° febbraio 2008 (decreto ministeriale 42) il Ministero dei trasporti ha emanato due decreti sui «sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso dagli autoveicoli»;

il 21 maggio 2008 l'Unione europea approvava la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

né la suddetta normativa né altre normative in proposito prevedono l'obbligatorietà dell'omologazione per i sistemi in questione, intendendo per «sistemi» i prodotti installati «sia a monte che a valle»;

il decreto ministeriale 42 prevede che il sistema antiparticolato possa essere di due tipi: a) sistema posto a valle dei gas di scarico; B) sistema posto a monte del sistema di iniezione;

esiste in commercio un dispositivo ideato e prodotto dalla «DUKIC DAY DREAM s.r.l.», con brevetto europeo, finalizzato all'abbattimento delle emissioni inquinanti e alla riduzione dei consumi di carburante;

il suddetto dispositivo agisce direttamente sul carburante e pertanto «a monte» migliorando sia la combustione sia evitando che si producano le polveri sottili ed altri inquinanti;

la società DUKIC DAY DREAM s.r.l. in data 15 marzo 2008 ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - centro prove autoveicoli di Bari -, domanda di omologazione del dispositivo denominato «Tre"D"CarVan», ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 42 del 1° febbraio 2008, quale sistema idoneo per la riduzione di massa di particolato emessa da autoveicoli

dotati di motore ad accensione spontanea appartenenti alle categorie M1 e N1;

dalla conclusione positiva delle prove e verifiche effettuate sul dispositivo suddetto sono trascorsi due anni, senza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sia espresso in merito alla citata domanda di omologazione, nonostante i plurimi atti di significazione e di diffida notificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti medesimo, volti ad ottenere una pronuncia espressa in ordine alla domanda di omologazione;

dalla corrispondenza ufficiale intercorsa tra il Ministero dei trasporti ed il centro prova autoveicoli (EPA) di Bari in merito alla domanda di omologazione del 10 marzo 2008 pur essendo stato emesso il verbale di conformità n. 08805/BA in data 15 settembre 2008, trasmesso con la nota prot. 615/BA/80-48 del 18 settembre 2008, emerge che il Ministero risponde al Cpa di Bari con lettera del 20 ottobre 2008 prot. n. 83641 contestando le modalità delle prove effettuate; e il Cpa di Bari, riscontrando la lettera del Ministero, rispondeva punto per punto a tutte le osservazioni, ritenendo di aver correttamente effettuato i test richiesti dal decreto ministeriale 42 con esiti positivi ai fini del rilascio del provvedimento di omologazione (note prot. n. 2159/BA/0-0 del 17 novembre 2008);

la motivazione addotta dal Ministero dei trasporti per il mancato rilascio dell'omologazione è la mancanza nella relazione del CPA di Bari della «procedura per l'effettuazione della verifica di durabilità del sistema» - previsto dall'allegato E del decreto ministeriale 42 del 1° febbraio 2008: «la verifica di durabilità si basa sull'effettuazione di un programma finalizzato all'accumulo particolato nel sistema filtro antiparticolato. A scelta del costruttore, può essere realizzato facendo percorrere all'autoveicolo, dotato di sistema filtro una distanza non inferiore a 50.000 chilometri, oppure, tenendo in funzione un motore dotato di filtro per mille ore su un banco prova». Prova prevista per i sistemi dotati di filtro antiparticolato, perché con l'uso tendono ad «intasarsi» filtrando meno -:

se sia vero quanto riportato in premessa;

come si intenda intervenire per far piena luce sulla vicenda;

quali siano le motivazioni che hanno spinto ad effettuare una prova di durabilità ai fini dell'accumulo del particolato su un dispositivo quale il «Tre"D"CarVan» che lavorando «a monte» sulla combustione non produce PM10, non accumulando nulla;

se non si ritenga di ritirare la richiesta di effettuazione della prova descritta in premessa che risulta evidentemente inadeguata, mancando al dispositivo «Tre"D"CarVan», per sua natura, qualsiasi tipo di contenitore fisico per l'accumulo di polveri;

se esista e quale sia la procedura di smaltimento dei FAP (filtri anti particolato) una volta saturi di polveri dannose, dal momento che il dispositivo «Tre"D"CarVan» non presenta necessità di smaltimento;

quali iniziative si intendano adottare per porre termine a questa incresciosa vicenda e consentire di ottenere l'omologazione ad un dispositivo, quale il «Tre "D"CarVan», fortemente innovativo e superiore in termini di resa al normale filtro antiparticolato.

(4-09171)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

La società Dukic day dream ha avanzato istanza per l'omologazione del dispositivo denominato Tre D Car Van volto all'abbattimento della massa di particolato emessa dai veicoli di categoria M1 e N1 presso il centro prova autoveicoli di Bari, organo periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente all'esecuzione delle prove tecniche di idoneità da svolgersi per il particolare dispositivo secondo

le prescrizioni del decreto interministeriale 1o febbraio 2008, n. 42.

Il suddetto centro prova, effettuate le verifiche, ha trasmesso gli esiti degli specifici test alla Direzione generale per la motorizzazione, organo competente all'emissione del provvedimento finale di omologazione, previo esame di congruità dei risultati delle prove e validazione della conformità degli stessi alle prescrizioni delle disposizioni regolamentari inerenti la materia.

La citata Direzione, preso atto delle prove effettuate e vagliati i risultati nell'esercizio delle proprie funzioni, ha disposto un'integrazione delle verifiche già eseguite indicando i motivi per i quali era indispensabile svolgere ulteriori prove.

A seguito di ciò la società Dukic ha proposto, tramite del proprio legale, un atto stragiudiziale di significazione e diffida, intimando alla Direzione generale della motorizzazione l'emissione del provvedimento di omologazione.

Tale atto è stato tempestivamente riscontrato dalla Direzione generale che, nel confutare con ampia motivazione le doglianze della società, la informava circa la sanabilità delle carenze riscontrate mediante integrazione delle prove e che, pertanto, a salvaguardia delle attività già svolte e quindi nell'esclusivo interesse della società instante non avrebbe proceduto all'archiviazione della procedura.

In particolare, per una informazione del tutto esaustiva, si comunica che i controlli ministeriali hanno rilevato che non era stata effettuata la prova di durabilità, consistente nella constatazione che l'abbattimento delle emissioni permanga costante in un motore che percorra 100.000 chilometri limite fissato dalle direttive comunitarie poiché ritenuto idoneo a valutare il fattore oggettivo di deterioramento del dispositivo.

Inoltre, si è rilevato che il funzionamento del dispositivo era stato verificato per una sola volta e non per tre come prescritto dalla normativa e che il veicolo rappresentativo utilizzato per le prove non era rispondente alle previsioni del citato decreto interministeriale 42 del 2008 poiché lo stesso privo del sistema, non soddisfaceva le prescrizioni di validazione di cui al 2o capoverso del punto 2 dell'allegato c).

Pertanto, si invitava la società a concordare con il centro prova autoveicoli di Bari i tempi per l'esecuzione delle indispensabili ulteriori prove, al cui esito positivo sarebbe stato emesso il provvedimento finale.

A seguito di ciò la Dukic s.r.l. già soccombente per infondatezza assoluta della richiesta nel giudizio intentato per l'annullamento del provvedimento con il quale la Direzione generale della motorizzazione le aveva negato l'accesso agli atti delle omologazioni dei dispositivi atti a contenere le emissioni, rilasciate ad imprese concorrenti, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 42 del 2008, adiva nuovamente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per vedere annullate le determinazioni motivate con le quali la Direzione generale censurava nel merito le prove effettuate, con conseguente dichiarazione di spettanza del provvedimento.

L'amministrazione si costituiva ritualmente, confutando in fatto e in diritto le pretese della ricorrente ed il Tar del Lazio l'11 marzo 2010, pronunciando sulla istanza incidentale di sospensiva, la rigettava e così statuiva: «la Direzione Generale Motorizzazione non rimaneva silente ma assolveva alle proprie incombenze procedimentali, motivando in ordine alla impossibilità di emettere il provvedimento di omologazione richiesto e, inoltre, indicava i rimedi esperibili per una positiva conclusione della procedura».

Successivamente la società Dukic riproponeva un'ulteriore diffida che l'amministrazione riscontrava rilevando come trattandosi di questione ormai devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, in pendenza di giudizio nessuna pretesa fosse più consentita sulla materia del contendere, in attesa della definizione del giudizio stesso, rimanendo salva comunque la possibilità di perfezionare la procedura attraverso il completamento delle prove, in aderenza alle precise disposizioni che le regolamentano.

Infine, per completezza d'informazione, si comunica che della vicenda di cui si tratta è stata interessata la Presidenza del

Consiglio dei ministri, a cui sono state fornite ampie e puntuali informazioni, nonché l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha avviato una indagine sulla vicenda. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha immediatamente fornito tutte le notizie, gli atti ed i documenti richiesti. In data 3 novembre 2010 ha depositato, presso l'Avvocatura generale dello Stato, una nuova memoria difensiva in relazione all'ennesimo ricorso al Tar del Lazio proposto dalla società Dukic.

Per concludere, si evidenzia che il Tar del Lazio ha giudizialmente sancito la piena e perfetta legittimità dall'azione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, si comunica che l'esecuzione della prova di durabilità del sistema è prescritta come obbligatoria dalle direttive comunitarie i cui contenuti ha necessariamente mutuato, trattandosi di materia armonizzata, il decreto interministeriale n. 42 del 2008, il quale dispone che le prescrizioni si applicano alla omologazione dei «sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato» e che il «sistema» è costituito da «uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione e scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo». La prova in questione quindi è sempre obbligatoria a prescindere che il sistema funzioni per accumulo oppure a monte della combustione.

Per il particolare dispositivo di cui si tratta la prova non è finalizzata, come sostenuto dalla società Dukic, a verificare l'intasamento del filtro e quindi non esperibile per i sistemi che agiscono a monte della combustione ma bensì al fine di determinare eventuali fattori di deterioramento del sistema quando lo stesso è sottoposto al ciclo di funzionamento prescritto.

In breve, la prova è indispensabile per verificare che il livello di riduzione della massa di particolato si mantenga costante nel tempo nelle ordinarie condizioni d'uso del veicolo.

Quanto agli interventi atti a far piena luce sulla vicenda ci si limita a ribadire che la stessa è attestata negli atti ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, per quanto riguarda la ventilata possibilità di ritiro della richiesta di effettuazione della specifica prova è innanzitutto di comune conoscenza che non è facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti derogare disposizioni normative e regolamentari ed in ogni caso la valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione stessa è stata devoluta alla cognizione del giudice alle cui statuizioni l'amministrazione si atterrà.

Da ultimo si comunica che sarà cura di questa amministrazione coinvolgere il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla problematica relativa alle modalità di smaltimento dei filtri antiparticolato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

Scheda su interrogazione a risposta scritta C. 4/09171 [Omologazione ad un dispositivo innovativo per lo smaltimento dei filtri anti particolato] - OpenParlamento

Interrogazione: interrogazione a risposta scritta C. 4/09171 / Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA - OpenParlamento

Risposta: interrogazione a risposta scritta C. 4/09171 / Testo della risposta - OpenParlamento

Modificato da J-Gian
aggiornamento link delle fonti.
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Guest EC2277

Immagino che Report, dall'alto della sua autorevolezza giornalistica, abbia fatto un accurato servizio sul motivo per il quale non è stata data l'omologazione (spiegato da Regazzoni) e sull'interrogazione citata da J-Gian.

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bisognerebbe comunicarglielo via mail...

Modificato da Prismone

Scopo di un forum...

-se io do una cosa a te e tu dai una cosa a me alla fine avremo una cosa per uno...

-se invece io dò un'informazione utile a te e tu ne dai una utile a me alla fine tutti e due avremo due informazioni....

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Salve, grazie per la vostra solerzia nel voler vederci chiaro sulla nostra questione, la prova di durabilita' del sistema come richiesta espressamente dal decreto 42 del 2008: http://www.altalex.com/index.php?idnot=40789 al'lart.3 comma 5 lettera a richiamando l'allegato E:

Allegato E

Procedura per l'effettuazione della verifica di durabilita' del sistema

1) La verifica di durabilita' si basa sulla effettuazione di un programma finalizzato all'accumulo di particolato nel sistema.

A scelta del costruttore, puo' essere realizzato:

facendo percorrere all'autoveicolo rappresentativo, dotato di sistema, una distanza non inferiore a 50.000 km;

ovvero sottoponendo il tipo di motore che correda l'autoveicolo rappresentativo ed il relativo sistema ad un programma di accumulo al banco dinamometrico della durata non inferiore a 1000 ore.

2) Il costruttore prevede le condizioni operative in base alle quali procede alla effettuazione del programma di accumulo.

Stabilisce inoltre quando debbano essere verificate le emissioni di particolato; e' comunque prevista almeno una prova iniziale ed una finale, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza dell'autoveicolo, nella quale si chiede l'inquadramento.

3) Il programma e' descritto dettagliatamente nella domanda di omologazione del sistema. L'autorita' che concede l'omologazione puo' prescrivere variazioni o integrazioni del programma.

I risultati delle prove di emissione, effettuate durante il programma, sono messe a disposizione dell'autorita' che concede l'omologazione.

4) Al termine del programma e' ammesso che la variazione del valore della massa di particolato non ecceda di oltre il 20% il corrispondente valore ottenuto nella prova iniziale, di cui al punto 2.

...e' effettivamente"basata" su un "programma di accumulo di particolato"(che purtroppo noi non possiamo sostenere per motivi inerenti alla tipologia del nostro dispositivo) la quale prevede durante il suo svolgimento delle campionature di emissioni che noi siamo pronti ad effettuare,ma che secondo il parere dei tecnici del ministero del CPA di Bari noi non possiamo sostenere in quanto la citata prova non sarebbe completa in quanto la campionatura delle emissioni deve essere effettuata nel mentre della prova di accumulo?!?!? guardate cosa viene mostrato nel video del servizio di report dal minuto 5.10 al minuto 6.25

"C'è chi dice no": Anna Dukic a Report (Rai Tre) - ECO dalle CITTA' il carteggio tra il ministero dei trasporti di Roma e i tecnici del CPA di Bari i quali ribadiscono che per loro tutte le prove sostenibili sono state superate con esito positivo, noi eravamo anche disposti ad effettuarle ma e' il CPA di Bari a sostenere che non possono essere sostenute AL CONTRARIO DI QUANTO SOTTOSCRITTO DAL MINISTRO MATTEOLI NELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE la quale si puo' definire inesatta. (i redattori di report ovviamente hanno tutti i documenti in mano compresa la risposta all'interrogazione parlamentare).

Per quanto riguarda le diffamanti affermazioni scritte sul sito della Tuker e in questo forum riportate la dukic gia' un anno fa' aveva divulgato un comunicato stampa chiarificatore in merito:

http://www.dukicdaydream.com/home/info.pdf European Patent Foundation / Anti-pollution economiser device for fluid fuels - EP1408227B1

Cordiali saluti.

Dukic Day Dream

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