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mcth17

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  1. No no, io dicevo che il pezzo di carta mica me l'hanno dato quando ho giurato... ho solo la tesserina dell'ordine... Ragassi, che umorismo d'avanguardia!!! Comunque, a parte gli scherzi, come dicevo poco fa il bello del diritto è che va intepretato, io ho dato la mia interpretazione della questione e Loric la sua, su cui non sono del tutto d'accordo ma è normale che sia così... L'importante è che la discussione sia fruttuosa! ps: @ Raxiel: qualunque somma ti chieda Loric per far causa all'Alfa Romeo, io ti chiedo 100 Euro in meno dehiho
  2. Ragassi, calma, dai... Non è che tutti gli avvocati devono essere simpatici come Nosferatu Ghedini ... Come dice il saggio , il diritto è bello perchè è "vivente", va intepretato e adattato al caso di specie... ps: io il foglio di carte con su scritto "abilitazione all'esercizio della professione forense" non ce l'ho... mi sono perso qualcosa?
  3. Sono ferrato di diritto, ma non di contratti specifici della Fiat. Non saprei se facciano firmare contratti come "proposte di acquisto" poi accettati dal concessionario, da un punto di vista giuridico cambia poco o nulla perché il contratto si perfeziona con l'accordo, se è un atto unico ci sono le due firme, se sono proposta-accettazione ci sono due atti. Per il resto: sono convintissimo che il colore sia una cosa fondamentale per una macchina (soprattutto se Alfa rossa), ma purtroppo il valore del colore è irrisorio rispetto al totale vettura. E' tutto un discorso di rapporto concessionario/cliente per la firma del contratto, e da come dice Raxiel il suo gli ha correttamente proposto le due alternative dovute a questa causa di forza maggiore: o aspetta per il rosso, o sostituisce il colore ... Poi dipende da quanto voglia essere conciliante il concessionario: io credo che un optional gratis o un paio di tagliandi omaggio siano il minimo... e forza Uma!
  4. Per quanto riguarda la prima parte, hai ragione, serve il consenso di entrambe le parti, ma l'ho scritto pure io. Ribadisco invece che non si può parlare di difetto di conformità, perché per avere un difetto di conformità è indispensabile che il bene ti sia stato consegnato, e il Codice del Consumo riguarda proprio la conformità del bene che ti viene consegnato. La questione del colore riguarda la fase precedente alla consegna, e cioè la conclusione del contratto. Per cui non si può ancora parlare di regresso nei confronti del produttore originario, né di garanzia per difetti di conformità ecc ecc ecc. E la mancanza del colore per vizio imputabile al produttore del colore, in questa fase, consente al venditore di non consegnare la vettura al cliente nei termini pattuiti (perché è causa di forza maggiore), per cui in questa fase o si modifica il contratto su accordo di entrambe le parti (cambiando colore) oppure si attende che il rosso torni disponibile. Alternativa:fare causa al venditore, che chiamerà in causa Alfa, che chiamerà in causa il produttore del colore. Però, ribadisco, è importante chiarire che le garanzie in tema di conformità si applicano solo dopo che il prodotto è stato consegnato, e non prima...
  5. Giusto quello che dici, ma per la fredda logica dei contratti, il valore della caratteristica in questione è quello strettamente monetario. Ribadisco quello che ho scritto sopra: sembra ingiusto, perché il colore è fondamentale nella scelta di un'auto, ma è così. Non sempre la logica del diritto è la stessa del comune sentire...
  6. Buongiorno a tutti, credo che sia giusto fare un po' di chiarezza, altrimenti qualcuno ci rimette la salute a forza di mangiarsi il fegato. Tanto per cominciare, ecco qui il codice del consumo, nella parte che ci interessa: D.LGS. 235/2005 TITOLO III TITOLO III GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO CAPO I Capo I Della vendita dei beni di consumo Art.128 Ambito di applicazione e definizioni Art. 128. 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. Art.129 Conformità al contratto Art. 129. 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Art.130 Diritti del consumatore Art. 130. 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5 (1); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto (1); qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. (1) Lettera modificata dall'articolo 15 del D.Lgs. 23 ottobre 2007 n.221. Art.131 Diritto di regresso Art. 131. 1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Art.132 Termini Art. 132. 1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Art.133 Garanzia convenzionale Art. 133. 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. Art.134 Carattere imperativo delle disposizioni Art. 134. 1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno (1). 3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. (1) Così rettificato in Gazz. Uff. 3 gennaio, n. 2. Art.135 Tutela in base ad altre disposizioni Art. 135. 1. Le disposizioni del presente capo non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita. Il punto essenziale è inquadrare la questione: difetto di conformità è quando avete firmato un contratto per un'auto rossa, e ve la consegnano verde. Non è difetto di conformità se l'ordine viene modificato per assenza del colore desiderato, che è quello che sta succedendo nel caso del Rosso Alfa. Quindi, per favore, evitiamo di dire che abbiamo diritti di qua e di là che poi si fanno solo casini a chi poi in fondo non ha colpa. Nel caso del colore non disponibile, si applicano quindi le norme ordinarie in materia di obbligazioni e contratti: in particolare si applicano le norme del codice civile su inadempimento, responsabilità contrattuale, buona fede precontrattuale, modifica del contratto, cause di forza maggiore. Riassumendo: chi ha ordinato la vettura, in caso di proposta di modifica dell'ordine, può recedere solamente in caso di inadempimento importante o di difetto di qualità essenziale; non può rifiutarsi di dare esecuzione al contratto in caso di difetto/inadempimento lieve in considerazione dell'interesse dell'altra parte. Il che vuol semplicemente dire che di fronte alla mancanza del colore, circostanza indipendente dal venditore (forza maggiore), non è che il potenziale acquirente può dire "ok, abbiamo scherzato, mi compro una Skoda, ridammi i miei soldi", ma bisogna verificare se la questione colore sia essenziale o meno. Considerando il valore intrinseco dell'auto, si potrebbe dire di no, dato che la verniciatura, parametrata al totale del valore della vettura, ha un valore irrisorio. E attenzione, i motivi del tipo "è l'unico colore che mi emoziona", oppure "se non ho l'auto rossa mi cade il pisello", non contano, perché i motivi per definizione legale sono irrilevanti nella conclusione dell'accordo tra le parti. Ciò posto, come sempre, è questione di trovare una soluzione condivisa, perchè l'accordo tra le parti fa sempre superare ogni questione. E quindi, di fronte ad un problema di tal fatta, il concessionario che offre la possibilità di cambiare colore senza spese (magari aggiungendo qualche benefit a ristoro del disagio) opera rispettando pienamente i dettati normativi. Oppure, il concessionario potrà tenere valido l'ordine sino a disponibilità del colore prescelto, applicandosi in questo caso le norme del contratto sulla consegna (cioè: possibilità per il compratore di recedere pagando la penale fissata dal contratto, che nel caso di quello da me sottoscritto è del 3% del valore del bene ordinato). Infine, per sgombrare il campo da un altro equivoco che ho letto: nessuno ha dato la caparra al venditore, ma un deposito cauzionale, che è cosa ben diversa anche se in pratica si tratta sempre di un anticipo dato al concessionario. Nel contratto è scritto così. La caparra è posta a garanzia dell'adempimento, e quindi se una delle parti recede l'altra ha diritto a trattenere la caparra/pretendere il doppio (a seconda che sia prenditrice o datrice della stessa). Il deposito cauzionale è posto a garanzia di un eventuale risarcimento, e una volta esaurita l'obbligazione in assenza di danni da risarcire viene restituito (anche se, in pratica, viene poi imputato in conto prezzo). Ora, so che tutto questo può sembrare non giusto, iniquo, illegale, ecc ecc ecc, però è così: le parole scritte in un contratto hanno il significato che la legge attribuisce loro, e non altre... D'altronde bisogna tutelare le due parti del contratto, non solo quella apparentemente più debole. L'unico problema è che i contratti sono tutti modelli standard, e se si prova a chiedere qualche modifica che ci tutelerebbe in modo migliore, col cavolo che lo accettano. Spero di essere stato abbastanza chiaro... ps: son in attesa di Giulietta 1.6 jtdm-II 105 cv - bianco ghiaccio - sport pack 18'' fori - premium pack plus - qualche altro ammenicolo vario - ordinata il 29.04.2010 - consegna prevista 30.06.2010 .
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