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BOLLO AUTO
PRESCRIZIONE:
Il termine entro cui si prescrive il diritto dell`aministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte e' il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento inoltre la tassa automobilistica dal 01/01/1999 e' stata attribuita alle Regioni, le quali pero' possono modificarla molto limitatamente e non possono con leggi regionali prorogarne i termini di prescrizioni. La legge finanziaria 2003 ha dato la possibilità alle regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno2002, le regioni che vi hanno aderito, hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.
A sostegno della tesi, in virtu' della quale il condono fiscale della finanziaria 2003 L.289/2002, per aver efficacia nei confronti degli enti locali era necessario un atto di adesione, si veda la sentenza 16990/03 della corte di Cassazione, che nel caso di un contribuente che aveva condonato senza che il comune avesse emesso un regolamento di adesione e regolamentazione del condono, ha dichiarato nulla l'istanza di sanatoria.Quindi solo a seguito della eventuale emanazione dei provvedimenti degli enti locali e con le modalità e i limiti in essi stabiliti sono condonabili le imposte locali.
LA LEGGE
D.L. 6 gennaio 1986, n. 2.(Gazz. Uff. n. 4 del 7 gennaio 1986)
Art. 3.
All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle
tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del
contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
LA CASSAZIONE STABILISCE IL TERMINE TRIENNALE
Sent. n. 3658 del 28 febbraio 1997 (dep. il 28 aprile 1997) della Corte Cass., Sez. I civ. - Il pagamento della tassa di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di tre anni così come previsto dall'art. 3, DEL D.L. n. 2/1986 che ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell'art. 5, D.L. n. 953/1982.