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  1. Mi scuso a nome del collega che, evidentemente, non si è accorto che si trattava di vecchi topic.
  2. Ecco il link della sentenza richiesta (a sezioni unite) Corte di Cassazione ? Sentenza n. 5621/2009 | Consulenza Legale online - Studio Legale Law
  3. Significa che gli ausiliari del traffico possono solo ed esclusivamente elevare sanzioni per ciò che attiene il mancato pagamento del parcheggio entro le strisce blu.
  4. Segnalo la recente sentenza delle S.U. della Cassazione n. 5621/2009 che, ponendo fine (si spera) ad un'antica questione circa i poteri ed i limiti degli ausiliari del traffico, ha stabilito che le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).
  5. Come sempre consigliamo, nel dubbio, di inviare copia integrale dei verbali a inforicorsi@gmail.com
  6. Se ci sono dubbi sulla legittimità di un verbale siamo a vs. disposizione per la valutazione gratuita all'indirizzo inforicorsi@gmail.com
  7. Tutto ciò rende agevole un'azione collettiva per l'annullamento dei verbali e la richiesta danni
  8. Comunque davanti ai cancelli è meglio non parcheggiare. e poi xchè impedire l'accesso a chi entra a casa propria?
  9. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 5621 del 9 marzo 2009 che limita drasticamente la competenza degli ausiliari del traffico (i c.d. "vigilini"), è di questi giorni un'altra importantissima sentenza che tutela maggiormente gli automobilisti, già abbondantemente e spesso ingiustificatamente vessati da abusi della p.a.: la n. 11131 del 13 marzo 2009 della Seconda Sez. Penale. Con essa la Cassazione ha confermato il sequestro di alcuni apparecchi della "Speed Control", dolosamente occultati per poter lucrare sulle sanzioni irrogate, dato che il titolare della stessa riceveva un compenso per ogni multa riscossa (vedi Autovelox, giro di vite della Cassazione - LASTAMPA.it). Nel far ciò, la Suprema Corte sancisce a livello giurisprudenziale ciò che era già contenuto in una circolare del Ministero dell'Interno del 2007, in cui si affermava l'obbligo della segnalazione dell'autovelox almeno 400 metri prima del punto di collocamento. La speranza è, adesso, quella che quest'orientamento si consolidi nel tempo.
  10. Il bollo era da pagare. Se dovesse arrivare la cartella ce la invii per la valutazione a inforicorsi@gmail.com
  11. Se sei tornato indietro direi che non dovrebbe arrivare nulla. E se arrivasse foto alla mano sarebbe facile dimostrare che non c'è stato l'attraversamento.
  12. I preavvisi no sono impugnabili. Avresti potuto attendere la notifica del verbale e se vi erano i medesimi errori si poteva fare ricorso. Naturalmente la notifica del verbale comportava spese maggiori.
  13. La contestazione è legittima. In ogni caso il verbale potrebbe presentare vizi formali che lo rendono annullabile. Per una valutazione inviacene copia integrale a inforicorsi@gmail.com
  14. Esatto, per i residenti all'estero i termini per la notifica sono di 360 gg dall'accertamento. Anche se sono rispettati tali termini non è detto che il verbale presenti vizi formali. Per un'analisi inviacene copia integrale a inforicorsi@gmail.com
  15. Direi di si, per ovvio errore. Per una valutazioone invia copia del verbale a inforicorsi@gmail.com
  16. Se la vettura non è mai stata a Milano direi che ci sono i presupposti per l'impugnazione. Se poi nel verbale non è indicato il modo per presentare ricorso, allora la nullità è pacifica. Per una valutazione invia copia integrale del verbale a inforicorsi@gmail.com
  17. Purtroppo devo concordare. Le ordinanze non sono retroattive. Non è comunque escluso che il verbale presenti altri vizi formali che lo rendano annullabile. Per la valutazione inviaci copia integrale del verbale a inforicorsi@gmail.com
  18. La soluzione più veloce ed economica è l'annullamento del verbale in autotutela da parte del comando di polizia municipale che ha elevato la sanzione. Se non si riesce in tal modo, l'unica strada è quella del ricorso che, data la distanza tra la sua residenza e il luogo dell'asserita infrazione, dovrà essere rivolto al prefetto senza chiedere l'audizione personale.
  19. Si consiglia comunque a coloro che hanno già pagato le sanzioni accertate dagli apparecchi - truffa, di conservare le ricevute di pagamento poichè si potrà chiederne il rimoborso quando si avrà un provvedimento passato in giudicato che accerti incontrovertibilmente la truffa ai danni dei consumatori.
  20. casi del genere vengono definiti "meri errori materiali" e l'esito del ricorso non è mai del tutto certo. Potrebbe contestarsi comunque la non corretta identificazione del trasgressore.
  21. per le multe rilevate con sistema SICVe la casistica è ancora giovane perchè è da pochi mesi che si utilizzano. in ogni caso per valutare la possibilità di un eventuale ricorso e darti una risposta più precisa sarebbe opportuno esaminare il verbale. se vuoi puoi contattarci in privato
  22. ormai contro la multa per eccesso di velocità non puoi fare più nulla, anche perchè immagino siano trascorsi i canonici 60 giorni per l'opposizione. quella da contestare è la multa per la mancata comunicazione dei dati del conducente (art. 126bis). la questione è complessa, la norma ha subito diverse riformulazione, tuttora è abbastanza ambigua e spesso è applicata con troppo libertà dalle polizie municipali...e proprio per questo ci sono ampi margini di contestabilità
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