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Clio_dCi_106cv

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  1. il certificato ass.vo è un documento che va portato durante la guida al pari di patente e carta di circolazione (art 180 comma 1 lettera d). se si viaggia senza (quindi col solo contrassegno esposto) si è soggetti ad una sanzione. al di là della sanzione, il certificato ass.vo è necessario comunque in caso d'incidente perchè contiene i dati del contraente ed il numero di polizza (che non trovi sul contrassegno) necessari sia per un eventuale cid che per un verbale delle fdo
  2. la legge è anche "abbastanza" severa: oltre ai cinque punti decurtati il comma 10 dell'art 172 prevede che " Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI." Scarseggiano i controlli....
  3. premesso che sarebbe opportuno che non guidasse, finchè il provvedimento di revisone patente per inidoneità tecnica non verrà emesso, il ragazzo, tecnicamente non è sanzionabile. per quanto riguarda la tua responsabilità, è opportuno sottolineare che in qualità di proprietario del mezzo, sei "obbligato in solido con l'autore della violazione" per tutte le violazioni amm.ve commesse con il tuo mezzo, quindi anche passaggi col rosso, mancato uso delle cinture ecc...
  4. verrà emesso un provvedimento di revisione della patente che gli verrà notificato ed in seguito al quale potranno scaturire eventuali provvedimenti di sospensione (a tempo indetermninato) o revoca sulla base delle risultanze dell'esame di idoneità. (se non si presenta la patente è sospesa a tempo indeterminato). sai se è stato già emesso il provvedimento di revisione patente?
  5. davvero un peccato che non sia previsto il 1.5 dCi energy 110 cv con 260 nm di coppia che montano altre vetture...
  6. la querela di falso ex art 2700 codice civile è esperibile quando il p.u. dichiari il falso circa "fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e "sulle dichiarzioni delle parti". e va dimostrato con prove concrete, altrimenti poi il p.u. denuncia te se non riesci a sostenere la tua tesi. una data errata è un mero errore di compilazione che costituisce motivo di ricorso "semplice" (senza querela) nel caso di verbale notificato a casa (sempre se si riesce a dimostrare che il veicolo fosse altrove).
  7. un conto è proporre un ricorso, eventualità che rientra nel pieno diritto dell'utente, un conto è tentare di sporgere una denuncia per falso ideologico in una circostanza in cui è palese che trattasi di mero errore di compilazione. Il falso ideologico di certo, in questo caso, non si configura. per contestare la veridicità dei fatti contenuti in un verbale di accertamento di violazione del cds, ci si avvale della così detta querela di falso ex art 2700 codice civile, come ribadito dalla Cassazione (e non è neanche questo il caso dell'utente, perchè appunto mero errore di compilazione).
  8. un mero errore di compilazione non ha nulla a che vedere con un falso ideologico!!!
  9. non 0.5... ma zero ho scritto: "nel momento in cui guidi un'auotvettura non stai esercitando nessuna di quelle attività per cui è imposto il limite a zero."
  10. "che esercitano l'attività di..." nessuna interpretazione: se guidi un camion (quindi esrciti l'attività di trasporto di cose) devi stare a zero. nel momento in cui guidi un'auotvettura non stai esercitando nessuna di quelle attività per cui è imposto il limite a zero.
  11. Nel momento in cui guidi un'autovettura il limite è di 0.50 grammi litro (se hai la patente da più di 3 anni).
  12. l'applicazione di questo tipo di sanzione sarebbe auspicabile, tuttavia credo sia molto difficile che una pattuglia si dedichi a questo tipo di accertamento. sull'utilizzo delle telecamere non saprei che dirti, bisognerebbe riuscire a calcolare l'esatta distanza tra i due veicoli in marcia. Sai quanti ricorsi su omologazioni e tarature varie....
  13. può succedere quando una pattuglia interviene su un incidente in cui si è verificato un tamponamento. In questo caso il verbale per il conducente che ha causato il tamponamento è molto probabile.
  14. Oltre ai limiti di velocità ridotti, è importante ricordare anche il disposto di cui all'art 186 BIS CdS. In particolare, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, il tasso alcolemico deve essero zero (così come per alcune altre categorie di conducenti). Superati i 3 anni di patente, il limite di legge è di 0.50 grammi/litro (eccetto sempre alcune categorie di conducenti, per i quali permane il limite di zero)
  15. il conducente è responsabile della circolazione del mezzo, pertanto è tenuto ad accertarsi che il veicolo condotto sia conforme alle disposizioni di legge. il comma 3 dell'art 78 (che si applica in questi casi insieme al comma 4) recita infatti: 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Eventualmente un'ipotetica rivalsa sul concessionario potrebbe essere tentata mediante avvocato, ma onestamente ignoro le probabilità di riuscita
  16. dispiace molto per l'accaduto, ma senza disporre del numero di targa e senza poterlo ricavare da eventuali telecamere, temo non si possa far nulla. purtroppo sempre più spesso le persone al volante si comportano da animali.
  17. nessun incitamento... suppongo siano in pochi ad innalzare il limite.
  18. Piccola precisazione: lo "scarto" è di 5 km/h "convenzionali" fino a 100 km/h e del 5% effettivo oltre i 100 km/h. E' facoltà dell'operatore impostare il limite a partire dal quale si rilevano le infrazioni all'art 142.
  19. dal momento che l'art 176 prevede entrambe le circostanze, ovvero circolazione contromano e retromarcia, ritengo che sussistano due differenti sanzioni. In questo caso è applicabile la lett B.
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