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matteomatte1

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  1. Non male, auto comunque fatta per i mercati dove Subaru stravende: Usa, Canada e Australia. Da noi probabile non venga neppure importata.
  2. credimi sono basito dal leggere certe cose, hai un link per caso? Detto questo avevo una certa stima per Cavicchi, purtroppo questo intervento dove si difende a spada tratta la "ragion di stato" me la fa cadere definitivamente.
  3. Se si valuta la Passat allora perché non pensare alla cugina Superb? Linee più piacevoli e scontistica superiore.
  4. strano che nessuno se ne sia ricordato, ma: Mauro Tedeschini (professionista): violazione norme su pubblicità-informazione in Procedimenti disciplinari $(document).ready(function(){ $.localScroll(); }); Delibera di apertura Memoria difensiva Sentenza Ricorso 1. Delibera di apertura Prot. n. 2956 /08 Milano, 4 giugno 2008 Delibera di apertura di procedimento disciplinare Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia nella seduta del 19 maggio u.s. sentito il consigliere istruttore Mario Consani visti gli articoli 2 e 48 della legge 69\1963 e l’art. 9 della legge 150\2000 e l’art. 44 del Cnlg ha deliberato l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Mauro Tedeschini essendo venuto a conoscenza degli atti relativi al procedimento svoltosi il 10 gennaio 2008 dall’Authority Garante della Concorrenza e del Mercato e trasmesso alla casa editrice Editoriale Domus spa. e del provvedimento di condanna inflitto alla medesima casa editrice per i fatti indicati nell’istruttoria stessa. Considerato che si tratta di una serie di redazionali pubblicati sui numeri di aprile, maggio, giugno 2007 dal mensile Quattroruote Vendo e Compro ritenuti dall’Authority pubblicità occulta a favore delle case automobilistiche Porsche Italia, Audi, Volkswagen group Italia, Carnet della Lease Plan Italia e Renault Selection della società Renault Italia spa. Considerato che i redazionali sembrano messaggi promozionali commerciali, anche per la posizione molto vicina alle pagine di pubblicità vera e propria e per la grafica dei servizi che non aiuta a distinguerli agevolmente dalla pubblicitàcreando confusione nel lettore- consumatore poiché non si percepisce il carattere giornalistico -informativodi ciò che viene pubblicato. Inoltre i toni spesso enfatici, l’assenza di critica, la presentazione monografica del prodotto fanno sì che l’articolo redazionale appare come sostegno alla pubblicità delle auto reclamizzate nello stesso numero del giornale. Visti: l’obbligo “di esercitare con dignità e decoro” la professione (articolo 48 della legge 69\1963 sull’ordinamento della professione di giornalista; l’articolo 44 del Cnlg che afferma “ allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”. E ancora: “gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario. I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione”; “La Carta dei doveri”, che nel paragrafo dedicato a “Informazione e pubblicità”, afferma: “I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale”; l’articolo 23 (Trasparenza della pubblicità) del Dlgs 6 settembre 2005 n. 2006 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ) che recita “la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione” Conseguentemente Mauro Tedeschini è invitato a comparire davanti a questo Consiglio il giorno martedì 8 luglio alle ore 18.30 con avvertimento che potrà farsi assistere da un legale di fiducia, che ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, che può esercitare i diritti garantiti dagli art. 22 e 25 della legge 241\1990. 2. Memoria Difensiva Memoria Difensiva - Scarica il pdf 3. Sentenza Prot. n. 3646 /08/ Milano, 29 luglio 2008 Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia nella seduta dell’8 luglio 2008, ha emesso il seguente Provvedimento disciplinare Nel procedimento disciplinare a carico di: Dott. Mauro Tedeschini, assistito e rappresentato dall’avv. Teodoro E. Dalavecuras. IN FATTO Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, sentito il consigliere istruttore Mario Consani, visti gli articoli 2 e 48 della legge 69/1963 e l’art. 9 della legge 150/2000 e l’art. 44 del Cnlg ha deliberato il 4 giugno scorso l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Mauro Tedeschini, “essendo venuto a conoscenza degli atti relativi al procedimento svoltosi il 10 gennaio 2008 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e trasmesso alla casa editrice Editoriale Domus s.p.a. e del provvedimento di condanna inflitto alla medesima casa editrice per i fatti indicati nell’istruttoria stessa. Considerato che si tratta di una serie di redazionali pubblicati sui numeri di aprile, maggio, giugno 2007 dal mensile Quattroruote Vendo e Compro ritenuti dall’Autority pubblicità occulta a favore delle case automobilistiche Porsche Italia, Audi, Volkswagen group Italia, Carnet della Lease Plan Italia e Renault Selection della società Renault Italia s.p.a. Considerato che i redazionali sembrano messaggi promozionali commerciali, anche per la posizione molto vicina alle pagine di pubblicità vera e propria e per la grafica dei servizi che non aiuta a distinguerli agevolmente dalla pubblicità creando confusione nel lettore – consumatore poiché non si percepisce il carattere giornalistico – informativo di ciò che viene pubblicato. Inoltre i toni spesso enfatici, l’assenza di critica, la presentazione monografica del prodotto fanno sì che l’articolo redazionale appare come sostegno alla pubblicità delle auto reclamizzate nello stesso numero del giornale. Visti l’obbligo “di esercitare con dignità e decoro” la professione (articolo 48 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista”; l’articolo 44 del Cnlg che afferma “allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”. E ancora: “gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario. I direttori nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttore ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione”; “La Carta dei doveri”, che nel paragrafo dedicato a “Informazione e pubblicità”, afferma “I cittadini hanno il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all’osservanza dei principi fissati dal Protocollo d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale”; L’articolo 23 (Trasparenza della pubblicità) del D.lgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n . 229, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 335, S.O.) che recita “la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”. Il collega Mauro Tedeschini è stato perciò convocato per l'audizione nella seduta del giorno 8 luglio 2008. In precedenza, Tedeschini aveva fatto pervenire, per mezzo del suo legale, una memoria difensiva in cui respingeva gli addebiti in quanto, a suo modo di vedere, la rivista mensile “Quattroruote Vendo&Compro” non effettua pubblicità occulta. La doglianza difensiva veniva ribadita ed approfondita nel corso della seduta dell’8 luglio 2008, in cui la difesa insisteva principalmente su due profili. Il primo, di natura soggettiva, consisteva nell’estraneità del Tedeschini rispetto alle pubblicazioni incriminate in quanto non firmate dal medesimo, non essendo ad avviso della difesa direttamente desumibile, dal capo di incolpazione, l'eventuale diversa contestazione rivolta al direttore. Il secondo, di natura oggettiva, relativo alla natura di “catalogo” del mensile “Quattroruote Vendo&Compro” in quanto “è un giornale di puri annunci: è Secondamano relativo all’auto, niente di più e niente di meno. Questo è testimoniato dal prezzo, è testimoniato dal tipo di sfoglio che c’è, è testimoniato da tutto il vissuto che c’è in edicola su questo tipo di giornali. Ripeto, ce ne sono due, a livello nazionale, e ce ne sono diversi a livello più locale perché ci sono giornali che hanno annunci soltanto su Milano, su Roma e che quindi hanno un tipo di... peraltro devo anche aggiungere, sempre a livello di spiegazione: il conto economico di questi giornali si è un pochino complicato da quando con l’avvento di internet e con portali particolarmente efficaci, tipo Autoscount 24, questo tipo di ricerca viene fatto molto adesso su internet perché internet è molto più veloce, dà la possibilità di cercare l’automobile in maniera molto più mirata mentre invece questi giornali soffrono il fatto che essendo mensili capita molto spesso che con i tempi di stampa che ci sono, magari noi usciamo con una macchina che nel frattempo è già stata venduta, cosa che con internet non avviene perché in internet la macchina ce l’ha là sopra la macchina e quindi questo ha ulteriormente complicato il quadro di un giornale che certamente non sta vivendo un momento molto felice e proprio per questo, ripeto, noi si lo facciamo un po’ con la mano sinistra nel senso che è per noi un impegno molto, ma molto relativo e molto modesto insomma”. Le tesi difensive non meritano però accoglimento per i seguenti motivi IN DIRITTO Al fine di una migliore comprensione della presente decisione si richiama qui di seguito integralmente il capo di incolpazione notificato al Tedeschini, che ben evidenzia sia i profili di fatto che quelli di diritto contestati al direttore di “Quattroruote Vendo&Compro”. Dalla lettura del capo di incolpazione è facilmente desumibile la condotta contestata al Tedeschini, che è quella tipica del direttore responsabile di un periodico; le ragioni soggettive della “vocatio in ius” del Tedeschini erano peraltro chiaramente esplicitate dall’espresso richiamo all’art. 44 del Cnlg, contenuto nel capo di incolpazione – che qui si riproduce - laddove si legge “I direttori nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione” In virtù del suo ruolo, il Tedeschini è perciò responsabile per tutto quello che viene pubblicato sul giornale. Sta a lui organizzarsi in maniera tale che le sue strutture redazionali vigilino sul rispetto delle regole deontologiche della professione. A norma dell'articolo 3 della legge 47/1948 sulla stampa, ogni giornale (o altro periodico) deve avere "un direttore responsabile". Secondo unanime giurisprudenza di legittimità “Si desume dal significato complessivo della disposizione - in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale - che il direttore indicato a norma dell'articolo 5 della stessa legge come responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte” (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 2817 dell’11 aprile1986). Inoltre, l’articolo 57 c.p. (letto in maniera coordinata con l’articolo 7 della legge 633/1941 e con l’articolo 6 del Cnlg), dà al direttore il potere di controllare articoli, rubrica delle lettere, inserzioni e testi pubblicitari. L’ultima parola spetta quindi sempre al direttore responsabile. Ancora, secondo la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. V, 02-12-2004, n. 46786) “deve esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice-direttore responsabile e la posizione di garanzia”. Il direttore deve organizzare il giornale in modo che non rimanga escluso il suo diretto controllo anche “sul contenuto delle edizioni regionali,… non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo”. La Corte costituzionale (C. cost, 24 novembre 1982, n. 198) è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 47/1948 e dell'art. 57 c.p. proprio con riferimento ai direttori di grandi periodici, per l'asserita disparità di trattamento dell'azienda giornalistica rispetto alle "altre aziende di diversa natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle rispettive responsabilità", e ha ritenuto che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trovi giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale. Pertanto, secondo la Corte costituzionale rispondono a un criterio razionale, che giustifica la diversità di trattamento rispetto ai dirigenti di altre aziende, “le disposizioni suddette che attribuiscono al solo direttore la responsabilità del controllo sul contenuto del giornale”. “A norma dell'art. 3 della legge n. 47/1948 sulla stampa ‘ogni giornale (o altro periodico) deve avere un direttore responsabile’ (o vice direttore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4° e 5° del citato art. 3): si desume dal significato complessivo della disposizione, in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale, che il direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile, risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste ai fini di tale reato il conferimento interno di una parziale autonomia ad un condirettore relativamente ad una determinata rubrica e, tanto meno, un'inammissibile delega del potere-dovere di controllo” (Cass. pen., 11/04/1986). Il direttore è il punto di riferimento professionale e anche morale per i giornalisti della sua testata. Un giornale (on-line, cartaceo, televisivo oppure radiofonico) senza direttore responsabile è come una nave senza nocchiero. “Il direttore ha la funzione di imprimere al giornale quella che di esso può definirsi l’impostazione complessiva e di evitare sbandamenti al di fuori del campo non solo del diritto positivo, ma anche di quello ben più ampio del corrente costume professionale. Il direttore è sempre il punto di riferimento professionale e anche morale per i suoi redattori. E proprio per questo motivo, nonostante la sua sia un’attività caratterizzata dall’immediatezza, dalla corsa continua alla notizia (è insomma una corsa col tempo) gli fanno capo una serie di doveri tra cui in primo luogo quello di esercitare le prerogative di tale figura e, in particolare, quella della vigilanza, indispensabile per garantire quella libertà di informazione e di critica che la legge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera stampa”. (CNOG. 3.11.1999 – respinto ricorso Caterina Vezzani avverso delibera Ordine Lombardia del 9.9.1996, Pres. Petrina - Rel. Porcù) Tali considerazioni, di fatto e di diritto, a parere di questo Consiglio comportano la reiezione della prima doglianza difensiva. Quanto al secondo profilo, ovvero quello relativo alla natura di “catalogo” del Mensile “Quattroruote Vendo&Compro” si osserva quanto segue. Le pubblicazioni oggetto del presente procedimento disciplinare sono dedicate all’illustrazione del servizio di garanzia ed assistenza offerto dalle diverse case automobilistiche o di leasing agli acquirenti dei propri autoveicoli e sono caratterizzate da alcuni “redazionali” esplicativi a commento che escludono la possibilità di ricollegare “Quattroruote Vendo&Compro” alla categoria della stampa periodica pubblicitaria, che deve uniformarsi alla L. n. 47/1948 ma la cui peculiarità è l’assenza di articoli di informazione. Del resto, che la definizione di “catalogo” avanzata dalla difesa Tedeschini a proposito del mensile “Quattroruote Vendo&Compro” sia da intendersi in senso puramente atecnico, lo si desume facilmente dal fatto che il periodico risulti regolarmente dotato non solo di un direttore responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti ma anche di una redazione giornalistica. Dunque nessun dubbio che si tratti a pieno titolo di pubblicazione giornalistica e non pubblicitaria. Dalla lettura degli articoli che appaiono su “Quattroruote Vendo&Compro”, al contrario, emergono però chiaramente “espressioni elogiative, magnificative e suggestive” inserite “in maniera artificiosa e innaturale nel contesto degli articoli” così come adeguatamente motivato dall’AGCM con il provvedimento – sia pure impugnato dal collega Tedeschini davanti al Tar, ma che questo Consiglio regionale nelle motivazioni condivide - che ha irrogato una sanzione pecuniaria all’Editoriale Domus ed agli operatori pubblicitari interessati dagli articoli. Tale condotta determina una illegittima confusione tra il ruolo di chi dà un messaggio giornalistico e quello di chi dà un messaggio pubblicitari,o in quanto cela dietro una pubblicazione giornalistica la più chiara espressione di pubblicità occulta. E’ bene precisare che secondo un ormai consolidato principio giurisprudenziale, qualora i toni enfatici e le espressioni usate nella stesura dell’articolo connotino i messaggi comunicati come inequivocabilmente pubblicitari in quanto privi dei toni distaccati e dei contenuti imparziali ed obbiettivi che contraddistinguono le informazioni di carattere scientifico, ne consegue una ovvia valutazione circa la loro matrice promozionale. Anche il T.A.R. del Lazio, pronunciandosi in casi analoghi a quello oggetto dell’odierno procedimento disciplinare ha avuto modo di affermare che “l’art. 4 del D.Lgs n. 74/1992 vieta qualsiasi ‘camuffamento’ di un messaggio pubblicitario sotto sembianze diverse allorché la dissimulazione della natura pubblicitaria del messaggio sia di per sé idonea ad indurre in errore il destinatario, pregiudicandone il comportamento economico” (T.A.R. Lazio, sez. I, 19.06.2003, n. 5450) e ancora “non appare plausibile che, per informare i lettori su alcuni prodotti, il periodico, anziché sottolineare gli aspetti sostanziali e concreti che ne giustificano la segnalazione rispetto ad altri prodotti similari, faccia uso di espressioni immaginifiche” (T.A.R. Lazio, sez. I, 22.05.2002, n. 4563). E ancora la citata decisione del CNOG 3.11.1999: “Nel rapporto informazione-pubblicità deve affermarsi l’autonomia dell’informazione rispetto ai condizionamenti posti dal potere industriale ed economico ed al loro intrecciarsi. Autonomia e libertà di stampa devono rafforzarsi soprattutto nella coscienza e nella professionalità del giornalista, il quale deve vigilare sui giusti equilibri tra spazi redazionali e spazi pubblicitari, sulla separazione tra gli uni e gli altri e contro le infiltrazioni della pubblicità indiretta, affinché un giornale resti tale e non si trasformi in un catalogo commerciale”. Si evidenzia, infine, che il comportamento scorretto oggetto di procedimento è maggiormente acuito dalla grande diffusione del mensile “Vendo&Compro di Quattroruote”, leader nel settore. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Consiglio ritiene provata la responsabilità disciplinare del giornalista Mauro Tedeschini. Quanto infine alla determinazione della sanzione concretamente irrogabile, ritenendo la violazione commessa di grave entità anche in relazione al ruolo direttivo rivestito da Mauro Tedeschini - che nel corso dell'audizione non sembra aver mostrato di comprendere fino in fondo la valenza negativa del suo comportamento - il Consiglio ritiene congrua la sanzione della censura. http://www.odg.mi.it/procedimenti-disciplinari/mauro-tedeschini-professionista-violazione-norme-su-pubblicit%C3%A0-informazion - - - - - - - - - - AGGIUNTA al messaggio già esistente - - - - - - - - - -
  5. azz. ma in che zona di Milano stai?
  6. che vuoi che facciano? l'unica cosa che puoi fare è, ammesso che il tuo comune e/o l'assessore alla mobilità abbiano un profilo twitter, mandare la foto. Io l'ho fatto qualche giorno fa: risultato pari a zero però almeno sai che hai fatto quel poco che potevi fare.
  7. trattasi di opinioni, per me certe Skoda sono care (Yeti ad esempio), non per questo manco di rispetto a chi la pensa diversamente da me...
  8. CVT si, l'hai provata? Non credo ma va bene cosi. Ah just for the records la Levorg la fanno anche con il 2000 DIT da 300 cv, chi asfalta chi?
  9. Iinvendibile? vedessi le quotazioni delle Subaru a benzina cambieresti idea, comunque non sono qui a convincere nessuno, se uno preferisce qualche decimetro di bagagliaio in più a "qualcosa" in più a livello meccanico e telaistico è legittimo...
  10. la Levorg ad esempio stesso segmento ©, non sarà diesel ma a 29.900 hai tutto, senza contare il pacchetto tecnico che Skoda non ha...
  11. probabile, comunque tanto, troppo per l'auto che è, in casa VW solo Seat mantiene ancora un ottimo rapporto qualità/prezzo.
  12. sempre peggio... [h=1]Caso Volkswagen Ora si parla di CO2: volontà di trasparenza o chiamata di correo?[/h] 38 COMMENTI Ora si parla di CO2: volontà di trasparenza o chiamata di correo?" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; visibility: visible; opacity: 1; transition: opacity 400ms ease-in-out; width: 640px; height: 359px; margin-left: 4px; margin-top: 40px;"> Caso Volkswagen Ora si parla di CO2: volontà di trasparenza o chiamata di correo? 1 di 1 facebook twitter google plus Quanto sta avvenendo in queste ore segna un cambio di passo nella vicenda (l’avevo scritto ieri, peraltro, nei commenti della prima notizia). Intanto la Volkswagen – che prima aveva ammesso la propria truffa ora respinge le accuse, assai circostanziate, dell’Epa, che ieri ha messo sotto indice i 3.0 V6 TDI più recenti. Ma soprattutto dirama un comunicato centrato su non meglio precisate “irregolarità” dei livelli di CO2 e dice, stando sul vago, che “it was established that the CO2 levels and thus the fuel consumption figures for some models were set too low during the CO2 certification process”. Non si accenna a defeat device o a dispositivi più o meno truffaldini: si dice soltanto che in sede di omologazione i livelli di CO2, e quindi i consumi (le due cose coincidono), di alcuni modelli sono risultati troppo bassi (ma non si dice rispetto a cosa). La mossa può essere interpretata in due modi. Potrebbe essere un nuovo passo verso la “purificazione” urbi et orbi dell’azienda, come sembrerebbe dalle parole del boss Müller. Oppure, e questo sarebbe davvero un colpo di scena, potrebbe segnare il punto di svolta nella – chiamiamola così – strategia processuale dei tedeschi, puntando la prua verso un preciso obiettivo: spostare l’attenzione dall’ormai accertata truffa dei NOx al nodo della certificazione. La CO2 - che venga misurata in laboratorio o su strada - è infatti l’istanza dirimente per definizione, in quest’industria: su di essa si basano le tassazioni di vari Paesi europei, è direttamente connessa ai consumi (ricordiamo che le percorrenze dichiarate si ricavano dai dati del diossido di carbonio), non distingue fra benzina, diesel o ibride ed è utilizzata dall’Unione europea, soltanto per citare esempi vicini a noi, per imporre target medi di gruppo da raggiungere. L’atto dei tedeschi, sia chiaro, impone un pedaggio carissimo (la stessa Casa parla di altri due miliardi di euro e 800mila auto coinvolte, per non parlare della multa che l’UE ha facoltà di comminare); però focalizza il dibattito su un tema che l’opinione pubblica conosce assai meglio dei misteriosi NOx e che soprattutto riguarda aspetti assai più tangibili, ovvero le impressionanti discrepanze fra consumi dichiarati e reali verificabili da tutti gli automobilisti (e da noi sottolineate ogni mese). Autodafé o furbo contrattacco, è troppo presto per dire se la scelta della VW funzionerà davvero. Anche se, a ben vedere, un primo risultato l’ha ottenuto: la vicenda arriverà quanto prima sui tavoli dell’Unione europea, se è vero, come ha detto la portavoce della commissaria al mercato interno Lucia Caudet, che la questione sarà al centro della prossima riunione con le autorità di omologazione dei 28 Paesi. In ogni caso, se l’iniziativa avesse davvero l’effetto di imporre un ripensamento sul modo in cui la CO2 viene calcolata, nessun costruttore potrà dirsi tranquillo, essendo tutti ben consapevoli di quanto ridicole siano ora le procedure di verifica: è un enorme problema normativo che andiamo denunciando da anni, che riguarda l’intero comparto automotive e che andrà risolto nonostante le resistenze delle tante lobby coinvolte. Questo, sia chiaro, non alleggerisce di una virgola la posizione della Volkswagen rispetto al Dieselgate: la Casa ha compiuto un reato mentendo sulle caratteristiche d'omologazione (in punto di diritto, poco importa quale sia stata l’istanza da cui è scaturita la colpa) e di questo dovrà rispondere, a prescindere dalle personali convinzioni e antipatie che sembrano travolgere l’opinione pubblica. Gian Luca Pellegrini
  13. che aumentino i consumi è indubbio (così come le Haldexmunite che, checchè se ne dica, consumano pure loro visto che una piccola percentuale di coppia l'hanno sempre al posteriore, così come differenziale e albero di trasmissione), comunque se si fanno pochi km anno (come nel mio caso) ci si può togliere lo sfizio, io i 12 km/l li faccio tranquillamente.
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