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Riforma C.d.S.


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Mi spiegheresti il perchè?

Ogni faro ha delle superfici (riflettore e lente) che sono progettate per ottenere una distribuzione di luce che rispetti la normativa ECE. I criteri geometrici e di intensità sono molto restrittivi e rigorosi.

La progettazione si fa con uno specifico tipo di lampadina e con quella viene omologato il tutto.

Montando una lampadina diversa si sposta la posizione del filamento nel faro e cambia la potenza luminosa della lampadina: la luce non va più dove è stato previsto andasse e in alcune zone diventa superiore al massimo consentito e in altre inferiore al minimo.

Infatti è illegale montare lampadine diverse da quelle con cui è stato omologato il fanale (anche tra diversi tipi di alogene).

.

Nel caso dello xeno il problema è ancora più grosso.

Primo, la zona che emette luce ha posizione e dimennsioni completamente diverse da quelle di una lmpada a filamento: una xeno montata in una parabola per alogene darà sempre e immancabilmente una distribuzione di luce sbagliata e incontrollata (per quanto ci si impegni a posizionarla bene).

Secondo e ancora più importante, una xeno produce da 2 a 3 volte la luce della più potente delle alogene (pur consumando quasi la metà).

Questo vuol dire che essere abbagliati da una xeno è una martellata negli occhi rispetto ad essere abbagliati da una alogena.

I due effetti precedenti, in più, si sommano: usare parbole non progettate per xeno crea delle concetrazioni di luce anomale e incontrollate anche in nella zona che dovrebbe rimanere buia (cioè quella riservata occhi di chi ci viene incontro), che sono anche più forti della luce diretta che illumina la strada. Quasi come sparare un flash negli occhi.

La potenza molto maggiore delle xeno rende indispensabile allontanare qualsiasi condizione di abbagliamento:

- ecco quindi che serve il regolatore automatico di altezza fari (con sensore di assetto), che compensa i beccheggi della vettura (in frazioni di secondo) evitando che un accelerata, una piccola salita o un dosso facciano accecare chi viene nel senso opposto.

- ecco il lavafari omologato obbligatorio che non deve solo togliere il fango, ma proprio rimuovere macchie e oggetti che si attaccano al faro e creerebbero un forte riverbero della luce

Il tutto si riassume nella norma sulle lampade xeno: sia quando montate di serie che quando istallate in aftermarket, ci devono essere lampada, ballast, parabola, lente, sensore di inclinazione vettura, correttore automatico di assetto fari, lavafari potente, tutto deve essere un unico sistema e va omologato tutto assieme.

Qualsiasi soluzione diversa è illegale.

E ovviamente molto pericolosa.

Conoscendo personalmente tutto questo iter e i dettagli in gioco, mi sento tranquillo nel sostenere la criminalità nel montare lampade xeno dentro a parabole non xeno e pure senza i dispositivi aggiuntivi.

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I più attivi nella discussione

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Diventa legge del decreto del 3 agosto scorso con disposizioni urgenti modificative

del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

Sicurezza stradale, approvato il Dl

Il Senato ha dato il via libera

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Con 144 voti a favore, 17 contrari e 58 astenuti l'Assemblea del Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del decreto del 3 agosto scorso recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

"L'approvazione definitiva del DL - spiegano all'Asaps, associazione amici polizia stradale - è da considerarsi un risultato positivo perché si è impedito che il decreto decadesse con tutte le immaginabili conseguenze per l'insieme delle sanzioni comminate nei 60 giorni di vita del decreto".

Il decreto contiene provvedimenti sicuramente positivi nell'impegno al contrasto soprattutto al consumo di alcol e sostanze alla guida. Asaps giudica molto condivisibile anche la modifica che finalmente pone un limite - che se ha un difetto è quello di essere ancora troppo protratto - all'orario di vendita di bevande alcoliche alle 2 di notte nei "locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento". Si tratterà ora di far rispettare questo limite di orario senza furbi sforamenti.

Fra le novità la previsione della nuova fascia di superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km/h, così come l'incremento delle sanzioni per chi utilizza il cellulare senza vivavoce o auricolare, uno dei comportamenti più diffusi, ma pericolosi e sottostimati dai conducenti.

Rimane il problema (grave) della possibilità di rifiuto dell'esame con etilometro che seppur sanzionato molto severamente in via amministrativa, rischia di premiare i furbi e i professionisti del bicchiere, che pagheranno sì cifre elevate (2.500 o 3.000 euro in caso di conseguente incidente) ma che potranno farla franca rispetto ad una possibile revoca della patente.

"Solleva molte perplessità - spiegano poi a ragione all'Asaps - anche la misura del preavviso con cartelli o segnali luminosi delle postazioni di controllo, anche mobili, della velocità. Il pur discutibile utilizzo in taluni casi dell'autovelox, non può far buttare via il bambino con l'acqua sporca. Anche in questo caso rischieranno di rimanere sorpresi solo i distratti e gli innamorati che non si accorgeranno del segnale. I professionisti dell'acceleratore se la caveranno con un pit - stop di 500 metri e poi via a tavoletta come prima. Unico efficace strumento calmieratore del contachilometri rimarrà il Tutor.

Irrazionale e sorprendente la modifica che ha ridotto da 3 anni a un anno il periodo di limitazione di auto potenti per i neo patentati. Mentre altri paesi si stanno incamminando verso una maggiore attenzione su questo aspetto (in Spagna per le supermoto stanno esaminando un limite temporale di sei anni per i neopatentati cat. A), noi rischiamo di mancare una opportunità per incidere sulla fascia di elevatissimo rischio dei giovani conducenti di auto e di moto, un segmento quest'ultimo con dati di sinistrosità mortale a dir poco imbarazzanti".

Rilievi bipartisan poi per le modifiche approvate dalla Camera, come quella giudicata "demenziale" di sanzionare chi tiene con l'auto ferma il motore acceso per consentire il funzionamento del condizionatore dell'aria. Solo per consentire l'approvazione del decreto in scadenza i senatori non hanno apportato modifiche al provvedimento.

Fra le novità quella introdotta dall'on. Caparini (Lega Nord): "Siamo riusciti a imporre che nelle sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità, dove era previsto il ritiro della patente fino a sei mesi - spiega il parlamentare bresciano - , dopo il terzo mese l'inibizione alla guida sia applicata nella fascia oraria che va dalle ore ventidue alle ore sette del mattino, al fine di non danneggiare coloro che utilizzano l'automezzo per lavoro."

Ecco in sintesi tutte le novità

GUIDA SENZA PATENTE - Aumentano le sanzioni: i trasgressori vengono puniti con un'ammenda che va da 2.257 a 9.032 euro.

NEOPATENTATI - Qui la modifica apportata il 27 settembre dalla Camera, sulle limitazioni alla guida per chi ha appena preso la patente. L'emendamento della Rosa nel Pugno, infatti, riduce da tre a un anno il tempi in cui i neopatentati non potranno guidare auto con potenza superiore a 50 chilowatt (prima era 60).

LIMITI DI VELOCITA' - Chi li supera di oltre 40 kmh rischia ora una sanzione tra 370 e 1458 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Chi supererà di oltre 60 kmh i limiti sarà soggetto ad una sanzione compresa tra 500 e 2000 euro e la sopensione da 6 a 12 mesi.

USO DI TELEFONINI - L'articolo 4 del decreto riformula le regole per l'uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida: è consentito solo l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare. A chi trasgredisce è inflitta una sanzione tra 148 e 594 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi se lo stesso guidatore compie un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - Aumentano le sanzioni: in precedenza c'era una sanzione uguale per un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 1,5 grammi per litro; ora si è introdotto un limite intermedio di 0,8. E' prevista l'ammenda da 500 a 2.000

euro e l'arresto fino ad un mese per il tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro; da 800 a 3.200 e l'arresto fino a 3 mesi tra 0,8 e 1,5. L'ultima fascia, superiore a 1,5 grammi per litro prevede l'ammenda tra 1500 e 6000 euro e l'arresto fino a 6 mesi. In questi casi è sempre prevista, con scaglioni graduati, la sospensione della patente. Sono introdotte pene alternative con svolgimento di servizi sociali in istituti dove sono ricoverate vittime di incidenti stradali. Oltre alle sanzioni già previste, ce ne sarà un'altra di 200 euro per chi ha bevuto un bicchierino di più o supera i limiti di velocità tra le 20 e le 7 del mattino.

FONDO PRESSO PRESIDENZA CONSIGLIO - Gli introiti di queste ammende serviranno per rimpinguare il fondo contro gli incidenti notturni da istituire presso la presidenza del Consiglio. Per questa iniziativa è prevista una spesa iniziale di 500 mila euro l'anno fino al 2009.

GUIDA SOTTO EFFETTO STUPEFACENTI - Chiunque guida sotto effetto di stupefacenti è punito con l'ammenda da 100 a 4000 e l'arresto fino a 3 mesi.

PREVENZIONE - L'articolo 6 riguarda la "diffusione della consapevolezza" sui rischi legati all'alcol per chi guida. Si impone alle discoteche ed ai locali di affiggere appositi cartelli per indicare i tassi alcolici pericolosi e le infrazioni che si rischia di commettere. E' previsto anche che nei locali sia disponibile l'etilometro.

STOP DISTRIBUZIONE ALCOL ALLE 2 - I titolari e i gestori di locali nei quali si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di queste bevande alle 2 di notte e assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti un alcool test.

RETROATTIVITA' - Si stabilisce inoltre che le disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, purchè il procedimento penale non sia concluso.

(2 ottobre 2007)

"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"

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NEOPATENTATI - Qui la modifica apportata il 27 settembre dalla Camera, sulle limitazioni alla guida per chi ha appena preso la patente. L'emendamento della Rosa nel Pugno, infatti, riduce da tre a un anno il tempi in cui i neopatentati non potranno guidare auto con potenza superiore a 50 chilowatt (prima era 60).

Vorrà dire 50 kW o 50 kW/ton??? Perchè c'è differenza... Sarà un errore del giornalista (molto probabile quando si tratta di unità di misura e numeri) o della legge (sarebbe assurdo limitare la guida di un veicolo di 51 kW e 1.5 ton). Propendo per la prima ipotesi, anche se ritengo che pure nel caso di 50 kW/ton questa legge sarebbe una pu.....ta colossale :(r:(r:(r. A questo punto ben venga la riduzione ad 1 anno del periodo di limitazione.

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per completezza riporto anche l'articolo di 4R, dove parla (giustamente) di kw/t

APPROVATO IL DECRETO BIANCHI

date.gif Pubblicata il 02/10/2007

bianchi_norm.jpg

L'ultimo giorno utile. Ci sono voluti 60 giorni di tempo e ben tre passaggi parlamentari per convertire in legge il cosiddetto decreto Bianchi sulla sicurezza stradale, il provvedimento urgente varato dal consiglio dei ministri il 3 agosto scorso alla vigilia del grande esodo estivo. Il testo originale è stato però modificato in molti aspetti, sia al senato sia alla camera. Ricapitoliamo tutte le novità.

Guida senza patente. La guida senza patente diventa reato. Ciò significa che la violazione di questa norma non si risolverà con il semplice pagamento di una multa ma che si finirà sempre in tribunale (quello competente per territorio ove è stata commessa la violazione) dove si verrà giudicati dal giudice monocratico. Per quanto riguarda le sanzioni, chi guida senza avere conseguito la patente o chi guida senza patente perché gli è stata revocata o perché non gli è stata rinnovata per mancanza di requisiti verrà punito con un'ammenda compresa tra 2.257 e 9.032 euro (l'importo verrà deciso dal giudice a seconda della gravità della violazione e dei precedenti dell'imputato). Nel caso in cui il reato venga commesso due volte nell'arco di un biennio è previsto l'arresto fino a un anno.

Neopatentati. I titolari di patente B non potranno, per il primo anno, guidare autoveicoli con rapporto potenza/peso, riferito alla tara, superiore a 50 kw/t (clicca qui per consultare l'elenco delle auto nuove, attualmente a listino, che rientrano in questa restrizione). Questa limitazione, tuttavia, non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, a patto però che il disabile sia a bordo. Attenzione, questa disposizione si applica solo alle patenti rilasciate a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (probabilmente domani, ndr). Questa norma si aggiunge alla limitazione già prevista per i neopatentati nei primi tre anni di conseguimento della patente, cioè il divieto di superare la velocità di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h in autostrada. La nuova legge, però, raddoppia la sanzione per chi viola quest'ultima disposizione: da 74 a 148 euro. Invariata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, compresa tra 2 e 8 mesi.

Controllo della velocità. Tutte le postazioni di controllo della velocità, fisse e mobili, tranne quelle per il rilevamento dinamico tipo Provida, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili facendo ricorso a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Niente più agguati, insomma. Non solo. La norma precisa che per accertare l'osservanza dei limiti di velocità vengono adesso considerate "fonti di prova" anche le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza di tratti determinati.

Limiti di velocità. Viene introdotta una nuova soglia e viene rimodulata la decurtazione di punti. In particolare:

- la decurtazione di punti per chi supera di 10 km/h ma non oltre 40 km/h i limiti di velocità passa da due a cinque (invariata la sanzione di 148 euro);

- chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità viene punito con la sanzione di 370 euro, la decurtazione di dieci punti, la sospensione della patente da uno a tre mesi e l'inibizione alla guida del veicolo dalle 22 alle 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente. Il provvedimento è annotato nella banca dati del ministero dei trasporti (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida); attenzione: nel caso in cui la violazione sia commessa per due volte nell'arco di un biennio, la sospensione della patente aumenta ed è compresa tra otto e diciotto mesi;

- chi supera di oltre 60 km/h i limiti di velocità verrà punito con una multa di 500 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. Stranamente, però, in questo caso non è prevista alcuna inibizione alla guida notturna. Attenzione: nel caso in cui la violazione sia commessa per due volte nell'arco di un biennio la patente viene revocata. Attenzione: se le violazioni dei limiti di velocità, compresa quello fino a 10 km/h, sono commesse alla guida autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio, autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate, autoveicoli destinati al trasporto di cose o altri usi di massa superiore a 3,5 tonnellate, autocarri di massa superiore a 5 tonnellate o mezzi d'opera che viaggiano a pieno carico, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono raddoppiate.

Guida in stato di ebbrezza. Confermato il reato di guida in stato di ebbrezza (l'accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa ma si viene giudicati dal tribunale nella persona del giudice monocratico), inasprite le sanzioni e introdotta una nuova soglia alcolemica. In particolare:

- se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 500 e 2 mila euro ed è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi;

- se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 800 e 3.200 euro, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno ed è previsto l'arresto fino a 3 mesi;

- se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 1500 e 6000 euro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni ed è previsto l'arresto fino a 6 mesi. La patente di guida viene revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio. Non solo. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza. Resta depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, per il quale è prevista la sanzione amministrativa di 2.500 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale, la sanzione è di 3mila euro; in entrambi i casi è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo per 180 giorni, tranne il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Attenzione, nel caso di più violazioni nel corso di un biennio è prevista la revoca della patente.

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Confermato il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti (l'accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa ma si viene giudicati dal tribunale nella persona del giudice monocratico) e inasprite le sanzioni. In particolare l'ammenda è compresa tra mille e 4 mila euro (decide il giudice), è previsto l'arresto fino a tre mesi ed è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno. La patente di guida viene revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel caso in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio. Nel caso in cui sotto l'effetto di sostanze stupefacenti si provochi un incidente, le pene sono raddoppiate ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica, la polizia può, nell'attesa dell'esito degli accertamenti, disporre il ritiro della patente fino a 10 giorni.

Sosta col motore acceso. È una novità assoluta. Dal momento in cui entrerà in vigore la legge di conversione, probabilmente domani o dopodomani, sarà vietato tenere acceso il motore per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo durante la sosta o la fermata del veicolo. Il mancato rispetto di questa norma prevede una multa di 200 euro.

Uso del cellulare. Passa da 70 a 148 euro la multa per chi usa, durante la marcia, apparecchi radiofonici e cuffie sonore e viene introdotta la sospensione della patente da uno a tre mesi nel caso in cui si commetta la stessa violazione nell'arco di un biennio. Invariata la decurtazione di punteggio prevista, pari a 5 punti.

Incidenti di notte. Anche questa norma è una novità assoluta. Chiunque dopo le ore 20 e prima delle 7 del mattino violi gli articoli 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h e non oltre 60 km/h), 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) è punito con una multa aggiuntiva (che si aggiunge, cioè, alle sanzioni previste per le rispettive violazioni) di 200 euro. Il ricavato di questa disposizione finirà in un fondo ad hoc istituito a palazzo Chigi, il cosiddetto "Fondo contro l'incidentalità notturna" che lo userà "per attività di contrasto dell'incidentalità notturna").

Discoteche. "Titolari e gestori di locali dove si svolgono spettacoli, con qualsiasi modalità e qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 di notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, volontariamente, un alcool-test. Devono, inoltre, esporre all'interno e all'uscita dei locali delle tabelle con la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; delle quantità, in centimetri cubici, delle bevande che determinano il superamento del limite di 0,5 grammi per litro di tasso alcolemico, da determinare anche in base al peso corporeo. L'inosservanza della norma comporta la chiusura del locale compresa tra 7 e 30 giorni.

Autotrasporto. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità comporta anche l'applicazione di altre sanzioni previste dal Codice della strada (da 829 a 3.315 euro se il veicolo non è munito di limitatore di velocità, ne monta uno alterato o non funzionante e da 713 a 2.853 se titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto di cose o persone). Viene sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata al controllo dei limitatori di velocità.

Bambini su moto e motorini. Sui veicoli a due ruote è vietato trasportare bambini che abbiano meno di 5 anni. La multa prevista per chi viola questa norma è di 148 euro.

Corsi di educazione stradale. Infine, le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni del decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole "di ogni ordine e grado", a partire, quindi, dalle scuole materne.

"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"

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da notare qusta:

Sosta col motore acceso. È una novità assoluta. Dal momento in cui entrerà in vigore la legge di conversione, probabilmente domani o dopodomani, sarà vietato tenere acceso il motore per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo durante la sosta o la fermata del veicolo. Il mancato rispetto di questa norma prevede una multa di 200 euro.

giusto!

chissà se varrà anche per le auto blu o ci sarà un comma da qualche parte.

"Io non ce l'ho co' te, ma co' quello che te sta vicino e nun te butta de sotto!"

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50 kw/ton. E' un errore di "ignoranza tecnica" di chi ha scritto l'articolo.

Da tenere conto (ieri ho spulciato il testo dei vari passaggi del ddl, ma poi non ho avuto la pazienza di riportare il tutto) che:

1) la modifica a 70 kw/t non è mai stata realmente approvata o comunque è stata subito ritolta in passaggi precedenti a quello di ieri.

2) della possibilità di "svicolare" la limitazione neopatentati con un corso di guida sicura non c'è traccia: probabile sia stato subito stralciato

3) la riduzione a un anno è l'unica modifica rimasta di quelle annunciate nelle settimane passate

Giudizio personale sui tre punti precedenti:

1) benino/maluccio: 70 troppi, 50 pochi

2) bene: sarebbe stata un totale sputtanamento dell'iniziativa e avrebbe innescato un bel circolo d'affari di scuole di guida da 4 soldi

3) male: un anno è davvero troppo poco per un periodo di apprendistato alla guida

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per completezza riporto anche l'articolo di 4R, dove parla (giustamente) di kw/t

Grazie ;)

Ho letto la lista delle auto e sono sempre più convinto che è una cavolata...:(r

Una curiosità: Grande Punto 1.3 MJ 75 CV si può guidare solo se a 5 porte.. la 3 porte è oltre il limite...

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da notare qusta:

giusto!

chissà se varrà anche per le auto blu o ci sarà un comma da qualche parte.

Vedo già decine di titoli di giornali locali per la prossima stazione invernale:

"Coppietta trovata surgelata dopo che si era appartata nella propria utilitaria".

:lol:

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Un'altra cosa... ma questi limiti sono anche per chi sta facendo la patente (fogliorosa e autoscuola)?? scusate la domanda stupida ma la Punto diesel (ora Classic) di molte autoscuole sarebbe fuorilegge (figuratevi la Bravo che hanno appena preso al mio paese!!)...

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Un'altra cosa... ma questi limiti sono anche per chi sta facendo la patente (fogliorosa e autoscuola)?? scusate la domanda stupida ma la Punto diesel (ora Classic) di molte autoscuole sarebbe fuorilegge (figuratevi la Bravo che hanno appena preso al mio paese!!)...

Quasi certamente la cosa non si applica per le vetture delle autoscuole.

Per la guida con foglio rosa, sbaglio o da qualche anno è obligatorio farla comunque su auto con i doppi comandi?

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