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Inviato

Una variazione di tonalità di colore, se conserva lo stesso codice colore del costruttore, è ben diverso dal consegnare una vettura con un colore presente a catalogo con un codice diverso, non scherziamo.

Sull'ordine viene di solito indicato il codice del costruttore del colore ordinato, se me la consegnano o vogliono consegnare con un codice diverso è una variazione dell'ordine e posso rifiutarla, non c'è nessun giudice che possa eccepire.

Per me se si vuole sciogliere il contratto è impossibile opporsi, sempre che lo si voglia.

Se la concessionaria si oppone basta la lettera di un legale e tutto magicamente si sistema.

Inviato (modificato)
Fra una mezzoretta ve la posto

edit:

il Cliente non può ricusare l'autoveicolo che il Venditore gli metterà a disposizione in esecuzione dell'ordine, eccependo la presenza o l'assenza:

(I) di modifiche costruttive generalizzate intervenute successivamente alla data del presente ordine, o

(II) di una determinata marca o tipo di componente.

La parte che ho levato non conta.

Come vedi, e come ti ha fatto notare wolfie, non c'è scritto che se hai chiesto il rosso alfa, loro ti possono appioppare il rosa antico.

Dal 2005 (codice del consumo) il venditore ha l'obbligo di garantire la conformita del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito. Non c'è clausola che tenga e che vi possa derogare (prima si parlava di consegna di cosa immune da vizi e difetti, per cui su sta cosa proprio le concessionarie ci marciavano, visto che una Giulietta Bianca al posto di rossa comunque non si potrebbe definire affetta da vizi).

Toglimi una curiosità, in FIAT fanno ancora contratti d'acquisto dove l'acquirente risulta come mero proponente?

Modificato da loric

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

Inviato

Secondo me però queste clausole che correttamente ha riportato Raxiel non giustificano nulla nel caso di un imposto cambio di colore.

Il punto 1 a mio parere andrebbe interpretato in questa maniera: il cliente ha ordinato (facciamo un esempio) un nuovo modello, al lancio, nella tal versione che rispetto alle altre, tanto per ipotesi, ha il cambio a 6 marce.

Succede qualcosa, quello che si vuole: il cambio ha 6 marce ha dei problemi produttivi, il produttore è fallito, c'è la catastrofe, quello che si vuole.

La Casa si vede costretta a modificare il listino della vettura dal lato tecnico, e si ottiene che tal vettura è disponibile al momento solo con cambio a 5 marce.

In questo caso, non dico che il cliente debba accettare per forza, ma si ha una situazione in cui la vettura in sè ha dovuto esser modificata rispetto a quanto detto in partenza, per cause di forza maggiore, e la questione viene presentata dal concessionario al cliente.

Ovvio che dover rinunciare alla marcia in più, a seconda del cliente, può essere grave tanto quanto dover cambiare colore, o magari ancora di più, oppure di meno. La solfa non cambia.

In questo caso quindi sarebbe buona cosa che la Casa, al di là di quanto scritto nelle clausole, si attivi per venire incontro al danno che il cliente sta ricevendo, e non che lo obblighi a star zitto. Vero che le clausole sono scritte, ma è anche vero che la Casa dovrebbe sapere che ormai di questi tempi le balle alla gente gliele fai girare una volta sola, poi non li becchi più, con la concorrenza che c'è.

Il punto 2 è ancora più "leggero", secondo me. Mi pare si possa interpretarlo come una modifica tipo: "la vettura montava Abs Bosch e ora lo monta di marca Vattelapesca per problemi di fornitura". Più leggero perchè l'Abs comunque resta ed il fatto che cambi marca nella maggior parte dei casi è cosa di cui il cliente non s'avvede neppure.

Oppure può essere lo stereo, o altro che possa essere.

Ma il colore, signori miei... per me non fa parte delle caratteristiche costruttive dell'auto in generale. Fa parte di quello che uno, il singolo, vuole comprare.

Che possa capitare un problema, come sta accadendo, per carità, nessun dubbio, ma sentirmi dire che per quella clausolina lì io invece che rossa me la becco blu e devo star zitto... per me non sta nè in cielo nè in terra. Ma scherziamo???

Che possiamo trattare, che possano cercare di venirmi incontro, che io possa capire ed accettare altro, benissimo, non ci piove. Ma leggere che ho il diritto di stare zitto :) non esiste proprio, nel caso del colore, secondo me.

Scusate un po': andate in sartoria e vi fate preparare su misura un completo blu, vi dicono due settimane, dopo questo lasso di tempo vi presentate là e lo trovate rosso perchè la stoffa blu era finita, esiste per caso che vi dicano "no lei adesso se lo piglia comunque e tace". Ma scherziamo? Ma non esiste proprio. :(

"... guarda la libidine sarebbe per il si, ma il pilota dopo il gran premio ha bisogno il suo descanso... e poi è scattata la regola numero due: perlustrazione del pueblo e ricerca de los amigos... ah Ivana, mi raccomando il panta nell'armadio, il pantalone bello diritto. E un po' d'ordine in stanza... see you later!" (Il Dogui, Vacanze di Natale)

Inviato
Scusate un po': andate in sartoria e vi fate preparare su misura un completo blu, vi dicono due settimane, dopo questo lasso di tempo vi presentate là e lo trovate rosso perchè la stoffa blu era finita, esiste per caso che vi dicano "no lei adesso se lo piglia comunque e tace". Ma scherziamo? Ma non esiste proprio. :(

Come dicevo, si chiama "non conformità del prodotto".

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

Inviato
La parte che ho levato non conta.

Come vedi, e come ti ha fatto notare wolfie, non c'è scritto che se hai chiesto il rosso alfa, loro ti possono appioppare il rosa antico.

Dal 2005 (codice del consumo) il venditore ha l'obbligo di garantire la conformita del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito. Non c'è clausola che tenga e che vi possa derogare (prima si parlava di consegna di cosa immune da vizi e difetti, per cui su sta cosa proprio le concessionarie ci marciavano, visto che una Giulietta Bianca al posto di rossa comunque non si potrebbe definire affetta da vizi).

Toglimi una curiosità, in FIAT fanno ancora contratti d'acquisto dove l'acquirente risulta come mero proponente?

mmmm ossia?

comunque aspetterò la chiamata e vedo che riesco a fare

Inviato

Quoto i discorsi di Paolo e di loric: se hai scelto il rosso Alfa codice 1234, non possono dirti, "quel colore non c'è più, ma la macchina te la devi prendere in ogni caso perché ne puoi scegliere un altro tra i vari xyzw".

Vengono meno le condizioni del contratto, perché "l'auto non può essere del colore Rosso Alfa 1234", pertanto hai il diritto di scegliere un altro colore (rifirmando un altro contratto) oppure rifiutare e riavere la caparra.

Perché un conto è cambiar la marca del colore (a te che fregherebbe?) o la tecnica di verniciatura, un conto è non potertelo fornire.

Invece, nulla avrebbero potuto fare coloro che acquistarono MiTo nel periodo in cui hanno cambiato taratura delle sospensioni...

Inviato (modificato)

Signori..vedo che siete fuori tema..qui nessuno obbliga Raxiel a prendersi una giulietta rosa antico in luogo di un rosso alfa...cosi come non c'è alcun sarto che ci obbliga a prendere per un vestito di colore diverso da quanto pattuito (esempio del tutto fuori luogo purtroppo dato che dal sarto non si firmano generalmente contratti con annesse clausole e che trattasi di prodotto artigianale non certo industriale).

C'è una caparra versata per un contratto che prevede che indiscutibilmente, determinate caratteristiche possono variare a insindacabile giudizio del costruttore.

Se il cambiamento e quindi l'alternativa è incompatibile con i nostri gusti/desideri si rescinde il contratto e si perde la caparra. Stop nessuno obbliga nessuno a prendere qualcosa di non voluto.

Inutile girarci attorno..le clausole ci sono e sono state firmate..l'azienda l'alternativa per il disguido l'ha palesata (ovvero possibilità di passare ad un metallizzato senza sovraprezzo che è ben diverso dal consegnare un'auto al cliente di un colore a caso). Per il resto,state cercando di arrampicarvi sugli specchi. E soprattutto..state cofondendo le idee ad una persona che gia di suo ha abbastanza dubbi data la vicenda non proprio ortodossa.

Quoto i discorsi di Paolo e di loric: se hai scelto il rosso Alfa codice 1234, non possono dirti, "quel colore non c'è più, ma la macchina te la devi prendere in ogni caso perché ne puoi scegliere un altro tra i vari xyzw".

Vengono meno le condizioni del contratto, perché "l'auto non può essere del colore Rosso Alfa 1234", pertanto hai il diritto di scegliere un altro colore (rifirmando un altro contratto) oppure rifiutare e riavere la caparra.

Secondo me invece è proprio qui che si commette l'errore.

Non vengono meno le condizioni del contratto..perchè nel contratto quelle condizioni ci sono e sono state pure firmate.

Perché un conto è cambiar la marca del colore (a te che fregherebbe?) o la tecnica di verniciatura, un conto è non potertelo fornire.

Invece, nulla avrebbero potuto fare coloro che acquistarono MiTo nel periodo in cui hanno cambiato taratura delle sospensioni...

Mica tanto...se è vero, come emerge dall'articolo di 4R, che il problema sorge per eccessive segnalazioni di scalfiture da pietrisco e sbiadimenti il motivo del ritiro del prodotto dal mercato per problemi qualitativi ci sta tutto. Loro devono coprire con la garanzia anche la verniciatura...se questa non risponde agli standard qualitativi il minimo da fare -per i clienti e per i loro bilanci- è ritirarla.

Modificato da harada31

Inviato
Non vengono meno le condizioni del contratto..perchè nel contratto quelle condizioni ci sono e sono state pure firmate.
Secondo me se sul contratto c'è scritto "rosso Alfa cod.1234" e quel colore non c'è più, non possono metterti difronte alla scelta tra:

- prendere un'auto uguale a quella ordinata ma magari "grigio magnesio cod.4321";

- rinunciare, ma perdere la caparra.

Che colpa ne hai tu cliente, se tu fornitore non sei più in grado di fornirmi ciò che ti ho chiesto nero su bianco?

Inviato (modificato)
Secondo me se sul contratto c'è scritto "rosso Alfa cod.1234" e quel colore non c'è più, non possono metterti difronte alla scelta tra:

- prendere un'auto uguale a quella ordinata ma magari "grigio magnesio cod.4321";

- rinunciare, ma perdere la caparra.

Che colpa ne hai tu cliente, se tu fornitore non sei più in grado di fornirmi ciò che ti ho chiesto nero su bianco?

la penso anche io cosi

Era giusto perdere la caparra, o meglio è segnato cosi sul contratto, se io ordinavo il 22 Aprile il Rosso Alfa cod. 123 e il 10 Maggio l azienda cambia tonalità di colore, fornitore etc etc ma sempre Rosso rimane.

Qui è giusto chiedere la caparra indietro perchè di un Rosso Alfa cod. 123 uscita da listino mi indirizzano a prendere un colore che a me può non piacere o convincere per nulla

Modificato da Raxiel
Inviato
Signori..vedo che siete fuori tema..

Azz, ci scusi signora maestra, non lo faremo più :confused:

qui nessuno obbliga Raxiel a prendersi una giulietta rosa antico in luogo di un rosso alfa...
Esatto.

C'è una caparra versata per un contratto che prevede che indiscutibilmente, determinate caratteristiche possono variare a insindacabile giudizio del costruttore.

Non menziona la facoltà di fornire la macchina in un colore diverso da quello pattuito.
Se il cambiamento e quindi l'alternativa è incompatibile con i nostri gusti/desideri si rescinde il contratto e si perde la caparra. Stop nessuno obbliga nessuno a prendere qualcosa di non voluto.
Guarda, qui abbiamo gente tipo Raxiel che in questa vicenda ci ha messo soldi veri, per cui un conto è discutere della premiumicità del prosciutto, un conto è mettere nel panico gente che ha già sottoscritto un contratto d'acquisto.

La sostanza è che il DLgs 206/2005 all'art. 129 prevede:

Art. 129.

Conformita' al contratto

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

B) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

[...]

E poi, all'art. 130:

Art. 130. (1)

Diritti del consumatore

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';

B) dell'entita' del difetto di conformita';

c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

B) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.[...]

Giusto per tranquillizzare Raxiel, eh.

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

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