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Camera car

Featured Replies

Inviato

google poi pubblica il video, la differenza sostanziala è quella! Per la valenza probatoria credo che valga da caso a caso, mentre per un processo civile si può invocare l'impedimento formale credo che in un processo penale (tipo aggressione, violenza privata, tentato omicidio) ci sia un meccanismo diverso per accogliere la prova. Anche l'attentatore di Taranto è stato preso da una telecamera nascosta a circuito chiuso, non vedo molta differenza di fattispecie :pen:
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Inviato

Anche l'attentatore di Taranto è stato preso da una telecamera nascosta a circuito chiuso, non vedo molta differenza di fattispecie :pen:
Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina.

E NON VALE SOLO NEL RALLY!!! :§

Gli accenti? Usiamoli bene! Gli accenti in italiano

Inviato

Allora sulla questione dash camera non mi risulta che il Garante o la Cassazione si sia ancora espressa, ma in base alla sentenza n. 47165/2010 di quest'ultima credo ci siano buone possibilità che la dashcamera venga legittimata. In pratica le riprese sono consentite purchè non si adottino metodologie per superare gli ostacoli che gli individui mettono tra di loro e la collettività (gli esempi che ho fatto prima, uno dentro casa sua o uno dentro una fratta od un bagno pubblico). Le Dash Camera invece, per loro natura, stanno solo sulla pubblica via, e chi circola sulla pubblica via non può pretendere di non venire ripreso o peggio di avere la targa oscurata. Inoltre con la tecnica del bilanciamento verrebbe facilmente fuori che i vantaggi per la comunità derivanti dalla dash camera sono maggiori dei fastidi arrecati eventualmente ai singoli.

La mia è solo una MIA opinione basata su una MIA interpretazione di una sentenza che parlava di altro, di ufficiale non c'è nulla eh!

Modificato da indeciso88

Inviato
Allora sulla questione dash camera non mi risulta che il Garante o la Cassazione si sia ancora espressa, ma in base alla sentenza n. 47165/2010 di quest'ultima credo ci siano buone possibilità che la dashcamera venga legittimata. In pratica le riprese sono consentite purchè non si adottino metodologie per superare gli ostacoli che gli individui mettono tra di loro e la collettività (gli esempi che ho fatto prima, uno dentro casa sua o uno dentro una fratta od un bagno pubblico). Le Dash Camera invece, per loro natura, stanno solo sulla pubblica via, e chi circola sulla pubblica via non può pretendere di non venire ripreso o peggio di avere la targa oscurata. Inoltre con la tecnica del bilanciamento verrebbe facilmente fuori che i vantaggi per la comunità derivanti dalla dash camera sono maggiori dei fastidi arrecati eventualmente ai singoli.

La mia è solo una MIA opinione basata su una MIA interpretazione di una sentenza che parlava di altro, di ufficiale non c'è nulla eh!

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

Inviato

In un altro forum c'è stato un caso di un sinistro in cui la ripresa fatta dall'auto è stata presa in visione.

Non ricordo sinceramente se siano andati per vie legali o meno, ma l'avvocato di chi aveva installata la telecamera ne garantiva la legittimità.

1986 Renault 4 950 TL

1994 Volvo 940 2.0i Polar

La mia pagina su bikepics: http://www.bikepics.com/members/caronte/

Inviato

come ho detto è solo una mia opinione, spetta al Garante della Privacy esprimersi ;) ho solo registrato questo principio sancito dalla Cassazione di "non superamento di quelle barriere che altrimenti impedirebbero la visione" e ho dato una mia interpretazione di quello che dovrebbe essere il bilanciamento. Secondo me i vantaggi derivanti da una dash camera sono maggiori delle molestie arrecate, quindi se devo ipotizzare un pronunciamento del Garante della privacy (è lui che decide) scommetto su una legittimazione, ma non sono mica l'oracolo di Delphi! ;)

Ce l'ha ai sensi dell'art. 2712 c.c.

Inviato

:pen: bisogna capire in che senso "disconosce"

La parte che intende disconoscere le c.d. "riproduzioni meccaniche" (gergo del 20° secolo) ha l'onere non soltanto di dichiarare la mancata corrispondenza di esse alla realtà fattuale, ma anche di allegare elementi circostanziati a tal fine. A differenza di altri tipi di disconoscimento (vedi sottoscrizione della scrittura privata) che, in caso di mancata opposizione e richiesta di verificazione dell'altra parte, comportano l'inutilizzabilità processuale della prova disconosciuta, qui il giudice può autonomamente valutare l'attendibilità delle riproduzioni eventualmente anche ricorrendo alle presunzioni. Chiaro no? :lol:

Alfiat Bravetta senza pomello con 170 cavalli asmatici che vanno a broda; pack "Terrone Protervo" (by Cosimo) contro lo sguardo da triglia. Questa è la "culona".

Inviato
:pen: bisogna capire in che senso "disconosce"

Cioè se il convenuto ha qualche cosa da opporre a quanto registrato.

In ogni caso credo che il problema del disconoscimento sia relativo al solo valore di piena prova del documento, cioè al fatto che sia una prova vincolante di fatti verificati.

Un mezzo di prova, anche se non fa piena prova (nel caso specifico: non viene riconosciuto dal convenuto), non è che venga abbandonato. Rimane comunque una prova a libera valutazione del giudice.

Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina.

E NON VALE SOLO NEL RALLY!!! :§

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Inviato

intendevo dire se per disconoscere basti dire "sono stato filmato senza il mio permesso scritto e firmato" o se significhi sostenere che il filmato non corrisponda al vero.

Loric ha risposto, significa la seconda!

Inviato
La parte che intende disconoscere le c.d. "riproduzioni meccaniche" (gergo del 20° secolo) ha l'onere non soltanto di dichiarare la mancata corrispondenza di esse alla realtà fattuale, ma anche di allegare elementi circostanziati a tal fine. A differenza di altri tipi di disconoscimento (vedi sottoscrizione della scrittura privata) che, in caso di mancata opposizione e richiesta di verificazione dell'altra parte, comportano l'inutilizzabilità processuale della prova disconosciuta, qui il giudice può autonomamente valutare l'attendibilità delle riproduzioni eventualmente anche ricorrendo alle presunzioni. Chiaro no? :lol:

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Some critics have complained that the 4C lacks luxury. To me, complaining about lack of luxury in a sports car is akin to complaining that a supermodel lacks a mustache.

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